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Videosorveglianza by home

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(Last Updated On: 20 agosto 2022)

L’infografica e le regole (anche per gli ospedali) del Garante Privacy

LaVideosorveglianza annovera ormai molti sistemi di controllo “domestico”, come quelli utilizzati dai genitori per sorvegliare i propri bimbi o per controllare la casa con strumenti rientranti nella cosiddetta “domotica” (casa intelligente, interfacciata con diversi elettrodomestici, ecc.). Al riguardo ci siamo sempre posti il problema della liceità di queste tecnologie in ambito Privacy e sulla necessità di una segnalazione preventivai.

Fortunatamente il Garante dei dati personali ha risolto positivamente la questione dichiarando lecita tale attività, senza doverne dare comunicazione, stabilendo nel contempo il perimetro d’uso. In una scheda (infografica) sono state riassunte le indicazioni per le persone fisiche che intendono installare, in ambito personale o domestico, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni. In sintesi, si rileva che non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante.

Le persone fisiche possono, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, adottare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna formalità, purché:

- le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria pertinenza;
– vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;
– nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, venga acquisito formalmente (anche solo una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto;
– non siano oggetto di riprese condominiali comuni o di terzi;
– non vengano riprese aree aperte al pubblico (strade o aree di pubblico passaggio);
– non siano oggetto di comunicazione a terzi, o di diffusione, le immagini riprese.

Quindi, riassumendo, le persone fisiche non potranno attivare sistemi di videosorveglianza nel caso in cui siano coinvolti spazi condominiali o di terzi, vengano riprese aree aperte al pubblico, e non possono comunicare o diffondere le immagini riprese. Sul sito, per rispondere alle più frequenti domande, è stato aperto un settore FAQ con le risposte in merito.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha redatto le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, allo scopo di fornire indicazioni sul trattamento dei dati personali in caso di videosorveglianza. Il vademecum fa parte delle iniziative dell’Autorità per migliorare e facilitare la conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali. E’ disponibile sul relativo sito istituzionale.

Il Garante fornisce anche risposte ai casi in cui sono coinvolti Condomini o liberi professionisti. L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento riguardanti le norme civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in relazione al controllo a distanza dei lavoratori.

In particolare, l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati, riguardo alla scelta delle modalità di ripresa, dislocazione dei dispositivi e gestione delle varie fasi del trattamento. I dati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti, rispetto alle finalità perseguite e dichiarate.

In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dell’attività, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ancor prima di iniziare il trattamento (cfr. FAQ n. 7).

La valutazione d’impatto è prevista se, in occasione dell’uso di nuove tecnologie, debbano essere considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, sulla base del rischio potenziale per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento) (approfondimenti nelle Linee-guida concernenti i criteri per stabilire se una attività “possa presentare un rischio elevato”, ai sensi del regolamento 2016/679” – WP24 8rev.01 del 4 ottobre 2017).

Può essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati – sia pubblici che privati – che collegano telecamere tra soggetti diversi, nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli.

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, è sempre richiesta in caso di sorveglianza sistematica, su larga scala, di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli altri casi indicati dal Garante (cfr. “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento UE n. 2016/679”, dell’11 ottobre 2018).

La normativa in materia di protezione non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di droni).

Non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente, perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermo restando che, nel contesto lavorativo, trovano comunque applicazione le garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970) o nei casi di videocamere integrate in un’automobile, per fornire assistenza al parcheggio (se la videocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica, ad esempio targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).

In via generale, ogniqualvolta si installa un sistema di videosorveglianza, si dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di minimizzazione dei dati. Pertanto, il titolare del trattamento deve in ogni caso sempre cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino dati sensibili, indipendentemente dalla finalità. Il trattamento di categorie particolari di informazioni richiede una vigilanza rafforzata e continua su taluni obblighi, ad esempio un elevato livello di sicurezza ed una valutazione d’impatto, ove necessario (cfr. FAQ n. 7).

Ospedali. Se le riprese video sono trattate per ricavare categorie particolari di dati, il trattamento è consentito soltanto se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 9 del Regolamento (ad esempio, un ospedale può installare una videocamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente perché effettua un trattamento di categorie “di cura” dei dati personali).

Sul sito del Garante è disponibile un modello semplificato (scaricabile) del Cartello di Videosorveglianza da affiggere in modo visibile (se necessario).

Video

 BIBLIOWEB:

Pagina tematica Garante https://www.gpdp.it/temi/videosorveglianza
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_it  (in PDF allegato)
FAQ Garante https://www.gpdp.it/faq/videosorveglianza
Infografica Sistemi di videosorveglianza installati da persona fisiche. (vedi infografica)
Violazione della Privacy e tipo di danno https://newmicro.altervista.org/?p=8845
Videosorveglianza e controllo dei lavoratori https://newmicro.altervista.org/?p=8495

 Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video – EDPB, Adottate il 29 gennaio 2022  (PDF)

Un Click per Leggere

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Sandro Pierdomenico

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