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Alcolmetria: prelievo nullo senza avviso all’avvocato

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Alcolmetria: prelievo nullo senza avviso all’avvocato
(Last Updated On: 9 luglio 2022)

Stato di ebbrezza no al prelievo del sangue senza avviso all’avvocato

Uno degli esami che nella fase preanalitica provoca più dubbi ai sanitari è l’accertamento con l’alcolimetria della Guida in Stato di Ebbrezza, fattispecie prevista e sanzionata dall’articolo 186 del Codice della Strada. Si tratta di un reato contravvenzionale con rilevanza penale, nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue.  È invece prevista una sanzione amministrativa, quando il tasso alcolemico sia compreso fra 0,51 e 0,8 grammi/litro e non produce alcun procedimento penale (non è reato).

Per tutti i casi in cui la fattispecie non abbia rilevanza penale, l’autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace. Il conducente potrà, a mezzo del proprio difensore, far valere vizi di carattere sia formale che sostanziale, in seno al procedimento amministrativo di accertamento dell’infrazione (l’etilometro) ed applicazione della sanzione. Gli importi recentemente aggiornati del provvedimento amministrativo, secondo comma, lettera a) dell’articolo 186 del Codice della Strada, prevede una sanzione pecuniaria che va da euro 532 a euro 2.127.

Si applica a chi sia trovato alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso fra 0,51 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. L’interpretazione delle Cassazione, in seguito meglio esposta, in merito alla facoltà di farsi assistere da un difensore, non avrà in questo caso alcun rilievo. Sarà in possibile promuovere solo un ricorso davanti al Giudice di Pace, ove ne sussistano i presupposti.

La Guida in Stato di Ebbrezza è una fattispecie prevista e sanzionata dall’articolo 186 del Codice della Strada. Si tratta di un reato contravvenzionale ed ha quindi rilevanza penale, nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue.  È invece prevista una sanzione amministrativa, quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi. Per chi rientra nella seconda fascia, non si apre alcun procedimento penale: non è reato.

Trattandosi di un accertamento finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza, che non rientra nei protocolli sanitari, al soggetto deve essere garantita la facoltà di farsi assistere da un legale. L’accertamento effettuato risulta affetto da nullità con conseguente inutilizzabilità dei risultati degli esami effettuati, senza il rispetto della suddetta garanzia di difesa.

L’Art 114 sancisce il diritto del conducente di essere avvertito sulla possibilità di richiedere l’assistenza di un legale di fiducia. La sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 5396 del 2 febbraio 2015, ha stabilito la nullità dell’alcoltest, in difetto di tale avvertimento. La nullità in questione può essere validamente eccepita fino al primo grado di giudizio.

Questa importante sentenza fissa il principio in base al quale il conducente sottoposto ad etilometro, oltre ad avere il diritto di essere assistito da un avvocato di fiducia che presenzi a tale rilievo, debba essere avvertito dalle forze di polizia in merito a tale facoltà. La pena, in difetto di tale avvertimento, è della nullità di tale rilevo (l’etilometro). La nullità in questione potrà poi essere rilevata utilmente fino al termine del giudizio di primo grado e non soltanto immediatamente dopo l’alcoltest.

Nel merito, il Tribunale di Forlì, conclusa l’istruttoria e la discussione, ha accolto le richieste dell’Avvocato difensore secondo la giurisprudenza di legittimità: qualora venga contestato il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato da un sinistro stradale, il soggetto deve essere avvisato del diritto di farsi assistere da un avvocato, se è necessario effettuare un prelievo ematico per accertare il tasso alcolemico o la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue.

Assolve l’imputato dai reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione determinata dall’assunzione di cannabinoidi, aggravata da un sinistro stradale e dalla commissione, del fatto tra le 22.00 e le 7.00 perché i prelievi ematici finalizzati a cercare la prova della responsabilità del soggetto sono stati effettuati senza avvisare preventivamente il soggetto del diritto di farsi assistere dall’avvocato.

Quando non è reato. Per tutti i casi in cui la fattispecie non abbia rilevanza penale, l’autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace. Il conducente potrà, a mezzo del proprio difensore, far valere vizi di carattere sia formale che sostanziale, in seno al procedimento amministrativo di accertamento dell’infrazione (l’etilometro) ed applicazione della sanzione.

La sanzione si applica a chi sia trovato alla guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico compreso fra 0,51 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. L’interpretazione delle Cassazione, in seguito meglio esposta, in merito alla facoltà di farsi assistere da un difensore, non avrà in questo caso alcun rilievo. Sarà possibile promuovere solo un ricorso davanti al Giudice di Pace ove ne sussistano i presupposti.

Quando è reato.  La lettera b) del sondo comma dello stesso art. 186 del Codice della Strada, è a rilevanza penale. Si tratta di un reato contravvenzionale che prevede un’ammenda da 800 a 3.200 euro nonché l’arresto fino a 6 mesi, nel caso il conducente sia accertato con un tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l  di sangue. Anche la fattispecie dalla lettera c) dell’articolo 186 (oltre 1,5 g/l). In questo caso si prevede un’ammenda fra 1.500 e 6.000 euro e l’arresto fra 6 mesi e un anno. Anche qui si applicheranno i principi dell’avvertimento sulla facoltà dell’indagato di essere assistito da un difensore.

Tempi brevi. Attenzione però alle conseguenze di tale avvertimento. La giurisprudenza costante sull’articolo 356 del CPP ha più volte fatto chiarezza sul punto. Fatto tale avvertimento all’indagato, la Polizia Giudiziaria, nel caso il difensore di fiducia dell’indagato non arrivi in tempi brevi sul luogo dell’indagine, potrà comunque procedere ai rilievi previsti, senza che alcuna nullità possa essere addebitata. Il conducente potrà dunque contattare il proprio avvocato di fiducia per farsi assistere nel corso di tale accertamento. Il proprio avvocato dovrà arrivare sul posto in tempi molto brevi: se non arriva in tempo utile, l’accertamento è effettuato anche in difetto della sua presenza.

Punti patente. In relazione ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Per i neopatentati sanzionabili con un tasso inferiore a 0,5 g/l di sangue, la decurtazione sarà i di 5 punti (art.186-bis del Codice della Strada).

Con incidente stradale. Sanzioni raddoppiate. Il comma numero 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede alcune fattispecie più gravi. Ferma restando la qualificazione di reato o di sanzione amministrativa, in relazione alla quantità di alcol presente nel sangue, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”. Nel caso “è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito”.

L’incidente stradale è tale anche in assenza di feriti o soggetti infortunati. La presenza di questi servirà invece a modularne la gravità entro i minimi o i massimi edittali in ragione dell’accaduto. Ancor più gravi le conseguenze giuridiche nel caso di ebbrezza conm tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l. In tale circostanza è prevista anche la revoca della patente e la confisca del veicolo ove di proprietà del conducente.

Revoca. E’ una sanzione ben differente dal ritiro o dalla sospensione. In caso di revoca della patente, il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare. Tale provvedimento consegue ad un giudizio penale ed è sanzione accessoria che sarà definitiva con il solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o del decreto penale di condanna non opposto).

Ore notturne. Il comma numero 2-sexies dell’articolo 186 prevede un’aggravante, per il caso in cui la guida in stato di ebbrezza avvenga in ore notturne. Per chi guidi in stato di ebbrezza fra le ore 22:00 e le ore 7:00l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà”. L’aggravante è applicabile al solo reato e dunque solo nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. Quando il tasso alcolemico è inferiore, non è previsto l’aumento per ore notturne.

Rifiuto dell’etilometro. Il rifiuto di sottoporsi all’esame è stato oggetto di una interessante sentenza (Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 13682/2016) che ha ritenuto l’articolo 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto) applicabile alla fattispecie di tale rifiuto. Sarà compito dell’organo giudicante stabilire la particolare inoffensività nel caso concreto, attraverso tre indici di valutazione: modalità in cui è stato manifestato detto rifiuto; esiguità del pericolo o del danno; grado di colpevolezza del rifiutante.

BIBLIOWEB:

Tribunale di Forli Sentenza n. 381-2022 (in PDF allegato)
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 Tribunale di Forli – Sentenza n. 381-2022 (PDF)

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Paolo Paparella

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