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Novità sulle Strade

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Novità sulle Strade
(Last Updated On: 20 aprile 2022)

Lapandemia ci ha portato nuove regole, anche per quanto riguarda la circolazione stradale. Il decreto infrastrutture n.121/2021, convertito nella legge n.156/2021 e pubblicato nella GU n. 264 del 9/11/2021, è entrato in vigore dal 10 novembre 2021.

Il provvedimento è una sorta di “omnibus” finalizzato a favorire gli investimenti per 1) migliorare la mobilità, 2) aumentare la sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale, compresa quella del trasporto pubblico, 3) incentivare l’acquisto di veicoli meno inquinanti e 4) stimolare l’innovazione tecnologica.

Ferrovie. Si velocizza il Piano nazionale, applicativo del sistema europeo, per rinnovare, rafforzare e digitalizzare il trasporto ferroviario in modo da renderlo più sicuro, migliorando mezzi e strutture esistenti. Un ruolo centrale lo avrà l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), che verrà rafforzata grazie all’ingresso di nuovo personale, stimato al momento in 100 unità.

Trasporto Aereo e Marittimo. E’ finalmente orientato al rispetto del sistema di distribuzione del traffico aereo basato sul sistema aeroportuale milanese (transizione obbligata nel settore del trasporto aereo), anche per gli effetti dell’emergenza epidemiologica, dei disservizi per il traffico di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti inglesi. Sono significative le disposizioni di cui all’art.17-quater del dl n. 22/2019, convertito dalla legge n. 41/2019, da applicare fino al 30 ottobre 2022. Per quanto riguarda il trasporto marittimo si interviene per aumentare la capacità di accosto dei traghetti nello Stretto di Messina.

Le novità che sono destinate a incidere maggiormente nella vita quotidiana dei cittadini, sono quelle che vanno a modificare il Codice della Strada.

La prima norma interviene proprio sul comma 1 dell’art. 1: le finalità primarie perseguite dallo Stato, nell’ambito della circolazione stradale, sono quelle di tutelare gli utenti vulnerabili e l’ambiente. Cambia la terminologia: d’ora in poi gli utenti “deboli” saranno “i vulnerabili” e i “disabili in carrozzella” saranno “persone con disabilità.”.

Sosta dei veicoli. Le novità più importanti, riguardano senza dubbio le modifiche finalizzate a “riservare spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari” per i veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso. Oltre a tali categorie, il beneficio è esteso alle donne in stato di gravidanza, al servizio di persone con disabilità, a genitori con un bambino di età non superiore a due anni, dotati del “permesso rosa”, al carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite, ai servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea ed ai mezzi adibiti al trasporto scolastico, nelle ore stabilite.

Sanzioni. Il divieto di sosta, sancito dall’art. 158 comma 2 del Codice della Strada, viene esteso agli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico, agli spazi riservati alla sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di permesso rosa.

Chi violerà queste disposizioni sarà assoggettato alla sanzione amministrativa minima di euro 80 fino a un massimo di 328 € (per ciclomotori o motoveicoli a due ruote) e da 165 € ad 660 € se la violazione viene commessa con i restanti veicoli.  Le sanzioni previste dal comma 5 dell’art. 158 CdS (da 41 a 168 € per motocicli e veicoli a due ruote e da 87 a 344 € per gli altri veicoli) restano tali quando il divieto di sosta non viene rispettato nelle fermate degli autobus, dei filobus o dei mezzi che circolano su rotaie e negli spazi destinati ai veicoli in servizio di piazza, nelle corsie e nelle carreggiate riservate ai mezzi pubblici; nelle aree pedonali urbane.

Invalidi. Vengono inasprite le sanzioni, contemplate dall’art. 188 del CdS, nei confronti di chi usufruisce delle strutture destinate agli invalidi senza la necessaria autorizzazione del Comune di residenza. Salgono infatti da un minino di 168 a un massimo di 672 contro gli attuali 87 e 344. Aumentano anche quelle previste per coloro che, anche se muniti dell’autorizzazione al parcheggio, non rispettano le condizioni e i limiti indicati dalla stessa. In questo caso la sanzione minima da 42 sale a 87 euro e la massima da 173 a 344 euro.

Una novità del decreto è quella che prevede la possibilità, per i veicoli al servizio di persone con disabilità (titolari del contrassegno speciale), di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, se gli spazi riservati non sono disponibili o già occupati. Sono state semplificate le procedure previste per le agevolazioni per l’acquisito di veicoli destinati a persone con disabilità.

Maternità. Vengono programmati nuovi spazi per la sosta dedicata alle donne in gravidanza e ai genitori di bambini con meno di due anni di età, conferendo agli enti proprietari della strada la possibilità di allestire spazi dedicati a queste due categorie, per agevolarne la mobilità. I soggetti destinatari potranno usufruirne purché in possesso del permesso rosa, le cui modalità di erogazione e condizioni vengono definite con un regolamento comunale. Come per i soggetti invalidi, anche in questo caso saranno sanzionati tutti coloro che usufruiranno di questi spazi senza la predetta autorizzazione (da 87 a 344 €) e chi non rispetterà limiti e condizioni del permesso rosa (da 42 a 173 €).

Pubblicità. Vietate su strada quelle offensive e discriminatorie. Tra le novità più importanti introdotte, il divieto su strada e sui veicoli di qualsiasi forma di pubblicità “…il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.”

Interesse storico. Aumentano i veicoli con caratteristiche atipiche. Faranno parte della categoria anche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico. I veicoli d’epoca invece comprenderanno i motoveicoli, ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole.

Ricorso al Prefetto. Sarà possibile fare ricorso al Prefetto, ai sensi dell’art 196 CdS, anche per via telematica, a mezzo di PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nel rispetto di quanto sancito dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Smartphone. E’ vietato usarlo mentre si guida. Al conducente è vietato, durante la marcia, l’uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

Monopattini. Per rendere più sicura la circolazione dei monopattini, l’art. 1 ter, prevede tra le altre cose l’obbligo, a partire dal 1 luglio 2022, degli indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione devono adeguarsi entro e non oltre il 1 gennaio 2024. Altra norma di sicurezza riguarda l’obbligo per il conducente di indossare, da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo di oscurità, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Neopatentati. Il decreto infrastrutture interviene sulla disciplina che riguarda i giovani che vogliono prendere la patente, andando a modificare l’art. 122 del Codice della Strada: va a sostituire il comma 3 della norma, disponendo che i soggetti autorizzati che devono esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM (per ciclomotori, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri con cilindrata non superiore a 50); A1 (moto 125 per chi ha compiuto i 16 anni); A2 (moto con potenza non superiore a 35 kW per chi ha compiuto 18 anni); A (moto per chi ha compiuto i 24 anni).

Quando usano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, sono esonerati dalla regola che vuole invece la presenza a fianco del giovane di un soggetto con funzione di istruttore di età non superiore ai 65 anni e con una patente della stessa categoria presa da oltre 10 anni. I giovani senza istruttore a fianco potranno inoltre esercitarsi anche il luoghi frequentati, perché questo divieto, grazie al decreto, cade.

E’ previsto però che se per il tipo di patente che si intende conseguire, l’istruttore è necessario ma  non è presente è applicata una sanzione minima 430 € fino a un massimo di 1.731,00, con fermo amministrativo del veicolo.

Il decreto infrastrutture fa cadere l’art. 117 del CdS (nel primo anno dal conseguimento della patente B, il neo patentato non possa guidare di autoveicoli con potenza specifica, superiore a 55 kW/t e veicoli di categoria M1, con un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW), stabilendo che il neopatentato possa guidare anche questi veicoli se al suo fianco “si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.”

Foglio rosa. Viene esteso e riconosciute più possibilità per l’esame. L’autorizzazione all’esercitazione pratica alla guida, il noto foglio rosa, non varrà più per soli sei mesi, ma per dodici. E’ estesa anche la validità dell’esame teorico, fino a tre prove di guida pratica.

Proroghe. Dopo la proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo, viene prolungata a giugno 2022 la scadenza di patente, foglio rosa, CQC e CAP, nonché dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità (con circolare n. 39841 del 27 dicembre 2021) allinea le nuove scadenze nazionali al regolamento UE n. 2021/267 che, tra l’altro, aveva già prorogato di 10 mesi la validità delle patenti di guida nei Paesi dell’Unione Europea.

Per le patenti ancora da conseguire sono in vigore le seguenti proroghe: per l’esame teoria, chi ha presentato la domanda di conseguimento patente dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria), può svolgere la prova entro un anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda. I documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 sono prorogati fino 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022), sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.

Patenti scadute. Le patenti di guida italiane, con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022). Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza tra 1 febbraio 2020 e 31 maggio 2020, sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale. Le proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.

Revisione dei veicoli. Sono in vigore le seguenti scadenze: veicoli immatricolati in Italia di categoria M (auto, autobus, autocaravan), N (camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.), con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021, possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5). Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4, con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili.

Per concludere, ricordiamo che la Cassazione ha chiarito un punto: la terza persona trasportata, coinvolta in maniera diretta nel sinistro, non può testimoniare, perché portatrice di un interesse che la legittima a diventare parte.

BIBLIOWEB:

Legge n. 156/2021 conversione decreto infrastrutture (PDF)
Circolare Mit prot. n. 39841/2021 (PDF)
Incidenti stradali https://newmicro.altervista.org/?p=7985
Binge Drinkers https://newmicro.altervista.org/?p=7920
Sopraffatti all’improvviso. Anche da Adulti https://newmicro.altervista.org/?p=4783

 Legge n. 156/2021 conversione decreto infrastrutture (PDF)

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 Circolare Mit prot. n. 39841/2021 (PDF)

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Sergio Galmarini

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