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Connettività libera e segreta

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Connettività libera e segreta
(Last Updated On: 6 marzo 2022)

Codice delle comunicazioni elettroniche europeo: tutela dei consumatori

ILNatale scorso abbiamo ricevuto un “regalo atteso” ma sconosciuto ai più: l’entrata in vigore del decreto lgs. n. 207/2021 (del 24 dicembre 2021), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, attuatore della Direttiva UE 2018/1972 che istituisce il Codice delle comunicazioni elettroniche europee.

Le disposizioni contenute riguardano reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo, gruppi chiusi di utenti, reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica compresi i servizi radioelettrici.

Di fatto la pubblicazione del Decreto permette di chiudere la procedura di infrazione, avviata il 4 febbraio 2021, dalla Commissione europea nei confronti di ventiquattro Stati membri dell’UE (Italia compresa), per il mancato recepimento delle nuove norme in materia di telecomunicazioni e del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, entrato in vigore nel dicembre 2018 ed attuato dal 2020, con il quale l’Unione ha aggiornato l’intero quadro normativo.

Il Governo è intervenuto nel settore delle comunicazioni elettroniche, attraverso l’approvazione, in via preliminare il 4 novembre scorso, del disegno di legge “concorrenza” 2021. Per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, il DDL interviene a modificare alcune norme del d.lgs. n. 33 del 2016, con il quale è stata recepita, nell’ordinamento italiano, la Direttiva 2014/61 del UE.

Sono misure volte a ridurre i costi d’installazione di reti ad alta velocità, con la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, agevolando i lavori per la realizzazione di componenti fisiche o consentendo il passaggio su reti già esistenti. Vengono inseriti obblighi di coordinamento tra operatori per la realizzazione di reti di comunicazione ad alta velocità. Il DDL introduce poi, per i gestori dei servizi di telefonia e comunicazioni elettroniche, l’obbligo di acquisire il consenso esplicito per tutti i servizi in abbonamento offerti da terzi, compresi sms e mms.

Molti e vari gli obiettivi del D. Lgs. Il più importante è quello che prevede una maggiore tutela del consumatore, perché ha aspetti pratici importanti nella vita delle persone. Viene definito come soggetto: “la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica, accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta.”

Il disciplinare del decreto pone l’obiettivo di salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i seguenti diritti costituzionali: 1) libertà di comunicazione; 2) segretezza; 3) libertà d’iniziativa economica ed esercizio in regime di concorrenza, con un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica, fondato su criteri di obiettività, trasparenza e proporzionalità.

Connettività. Sancisce la tutela dei consumatori. Il Ministero (MISE – Ministero dello Sviluppo Economico) e l’Autorità (AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi generali, a vantaggio anche dei consumatori:

-  Promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili ed il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese.

-  Garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori.

Le Regioni hanno invece il compito di definire iniziative finalizzate a fornire un sostegno alle persone anziane o con disabilità, ai consumatori con accertato reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

Contratti. Devono essere chiari e sintetici. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, devono fornire, ai consumatori, una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile in cui vanno indicati, tra gli altri, i seguenti dati:

-  i recapiti per fare reclamo;

-  le caratteristiche del servizio fornito;

-  la durata, le condizioni di rinnovo e di risoluzione.

Per quanto riguarda poi le informazioni contenute nell’allegato nove (9), è necessario che esse vengano pubblicate in forma chiara ed esaustiva dai fornitori, garantendo la lettura automatica ed un formato accessibile ai consumatori con disabilità. In pratica i fornitori di servizi di accesso a internet, sono tenuti a pubblicare informazioni complete, comparabili, attendibili, di consultazione facile e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate.

Trasparenza. Deve applicarsi al rinnovo automatico, ai costi ed alla velocità di risoluzione delle controversie. L’Autorità competente ha il compito di adottare regolamenti e procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per le controversie tra utenti finali e operatori, anche in relazione alla risoluzione ed alle condizioni dei contratti.

Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori maggiore trasparenza sui rinnovi automatici (tutti i contratti si rinnovavano in automatico, salvo disdetta). Una novità: “…con almeno due mesi di anticipo, rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi”.

Quindi si potrà sapere anche se gli operatori hanno nel frattempo ridotto i prezzi e chiedere di cambiare tariffa. I fornitori devono offrire agli utenti finali tali informazioni, in merito alle migliori tariffe, almeno una volta all’anno. L’Autorità è inserita nell’elenco degli organismi ADR (organismi di risoluzione online delle controversie), incaricati a gestire sia le controversie nazionali che transfrontaliere, nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all’articolo 141-decies del Codice del consumo.

Diritto di recesso. Viene reso “più forte”.  I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione, se non accettano le nuove condizioni. La norma era in vigore anche prima, con delibere Agcom, ma ora assume il peso di clausola primaria e quindi è un diritto “più forte”. Inoltre “…il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni (contro gli attuali 30), dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole”.

Banda ultra larga. Edifici con bollino. Un’altra novità significativa è che dal gennaio 2022, i nuovi edifici o quelli che subiscono interventi, dovranno avere un attestato di compatibilità “digitale”, per la banda ultra larga, rilasciato da un tecnico.

Prezzi accessibili. Applicabili ai parametri di servizio universale. L’Autorità vigila sull’evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio, applicati ai servizi di operatività universale praticati sul mercato e, in particolare, in relazione ai target ed ai redditi nazionali dei consumatori.

I prezzi devono essere accessibili sia per l’utilizzo di internet a banda larga sia per la comunicazione vocale. Se le tariffe risultano troppo onerose, per i consumatori a basso reddito, l’Autorità adotta le misure necessarie per garantire l’accesso a costi accessibili ai servizi di internet a banda larga ed alle comunicazioni vocali, almeno in una postazione fissa, oppure può esigere che i fornitori offrano opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali o entrambi.

Prezzi e frequenze. Cambiano anche i prezzi che gli operatori devono pagare per le frequenze. Non ci sono più gli sconti a volume, un punto che ha già suscitato forti proteste da parte dei grandi operatori. Di contro i prezzi ora sono più equi, perché sono più graduati in base all’effettivo utilizzo;  chi usa poco le frequenze (i piccoli operatori in zone svantaggiate) pagherà di meno rispetto a quanto fatto finora. E questo sarà un vantaggio sia per la concorrenza sia per la copertura di zone.

Durata del contratto e diritto di recesso. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori non devono prevedere un periodo d’impegno superiore a 24 mesi, con l’obbligo di inserire, tra le offerte commerciali, che una almeno abbia una durata massima iniziale di 12 mesi. Se il contratto prevede poi una proroga automatica, l’utente finale deve avere il diritto di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso massimo di un mese e senza penali o costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per il servizio durante il periodo di preavviso.

Con almeno due mesi di anticipo, rispetto alla proroga automatica, i fornitori devono informare l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, sui vincoli dell’impegno contrattuale, sulle modalità di recesso e su eventuali migliori tariffe disponibili per gli stessi servizi. Per modificare le condizioni contrattuali, gli operatori devono dare avviso agli utenti almeno 30 giorni prima ed informarli che hanno il diritto di recedere dalle nuove condizioni, non oltre i 60 giorni dall’avviso delle modifiche.

Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto o cambiare operatore (senza incorrere in penali o costi), a meno che le variazioni siano solo a vantaggio dell’utente e siano di carattere puramente amministrativo.

La sola eccezione al limite dei 24 mesi, nel nuovo codice, è prevista “…se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”. Tuttavia, “un contratto a rate, per l’installazione di una connessione fisica, non include l’apparecchiatura terminale, ad esempio router o modem e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo”.

Super sanzioni. Valide per AGCOM e MISE. Aumenta anche il potere di Agcom: in particolare, oltre alle solite sanzioni ordinarie fino a un milione di euro, se un operatore viola i suoi ordini o diffide, può ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240 mila fino a 5 milioni, più il “rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti”. In più, se si tratta di una “violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato” si arriva a una super sanzione compresa tra il 2 ed il 5 per cento del fatturato!

BIBLIOWEB:

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”. GU S G n.292 del 09-12-2021 Suppl. Ordinario n. 43, in vigore dal 24/12/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/09/21G00230/sg
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 che istituisce il “codice europeo delle comunicazioni elettroniche”   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972
AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni https://www.agcom.it/
MISE https://www.mise.gov.it/index.php/it
Il nuovo servizio dell’anagrafe digitale https://newmicro.altervista.org/?p=9009
Dati come merce di scambio https://newmicro.altervista.org/?p=8945
I tuoi dati sono un tesoro https://newmicro.altervista.org/?p=8404
Sanità Trasparente https://newmicro.altervista.org/?p=8334
Dipartimento per la trasformazione digitale https://newmicro.altervista.org/?p=6467
Ministero “Trasparente” https://newmicro.altervista.org/?p=5404

 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (PDF)

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Marco Pradella

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