Blog

Il reato dell’infermiera scortese

Posted by:

Il reato dell’infermiera scortese
(Last Updated On: 3 ottobre 2021)

Cortesia e gentilezza sono gratuite e rendono migliore la vita di ogni giorno. Trattare bene le persone affidate alle nostre cure, rientra in una visione etica della nostra attività, ma anche nei compiti assegnatici: la conferma ci arriva anche dalla Corte di Cassazione penale.

Queste le conclusioni della sentenza n. 25116/2021. Per la Cassazione scatta il reato di maltrattamenti per l’infermiera brusca e frettolosa che, mostrandosi insofferente nei confronti delle persone anziane destinate alle sue cure, tiene nei loro confronti una condotta vessatoria e prevaricatrice. Non occorre che vi sia volontà d’infliggere sofferenza, bastando la consapevolezza della ripetitività e pluralità di gesti idonei a ledere la personalità della vittima.

Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello aveva confermato la condanna inflitta all’imputata da parte del G.U.P per il delitto di cui all’art. 572 c.p, che punisce i maltrattamenti conto famigliari e conviventi. L’imputata ricorreva in Cassazione contestando la motivazione della sentenza, impugnandola per contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato contestato.

Secondo la difesa era erronea la valutazione delle risultanze istruttorie, perché in contrasto con le deposizioni dei testimoni. La Corte aveva confuso il modo di fare dell’imputata con la volontà della stessa di arrecare sofferenze e umiliazioni alla persona offesa, ospite non autosufficiente di una struttura sanitaria.

Mancava infatti un’indagine finalizzata ad accertare in punto di dolo la sussistenza, ossia la volontà nel compiere atti vessatori, di maltrattare con angherie e soprusi continui i pazienti della struttura. Condotta che trova spiegazione solo nella modalità frettolosa dell’imputata di assolvere i propri compiti di cura, nei confronti dei pazienti. Il P.G. ritenendo infondato il ricorso, ne chiedeva il rigetto per manifesta infondatezza.

Per la Cassazione il ricorso dell’imputata deve ritenersi inammissibile. Gli elementi probatori prodotti dalla difesa non bastano a smontare il convincimento del giudice. La Corte d’Appello ha esaminato in modo molto approfondito le dichiarazioni dei testimoni, dalle quali ha tratto il convincimento che l’imputata era solita ricorrere a gestualità violente e sicuramente non necessarie, nell’assistere l’anziana offesa.

Il tutto poi in modo sistematico, come desumibile anche dall’atteggiamento sempre timoroso della persona offesa e dalle sue dichiarazioni, dalle quali è emerso che l’infermiera era solita scagliarsi contro le ospiti della struttura, rivolgendosi alle stesse con atteggiamenti e parole aggressive e offensive.

Tale condotta non può essere giustificata sulla base della “assuefazione alla gestualità brusca“. Non è credibile che l’imputata non fosse consapevole di arrecare, con i suoi atteggiamenti, sofferenze fisiche e psicologiche, anche perché la stessa ha sempre difeso il suo inqualificabile modo di agire con le allieve dell’agenzia di formazione. Per tali comportamenti l’imputata era già stata redarguita dalla capo-sala, intervenuta su segnalazione delle pazienti.

La coscienza e volontà nel tenere una condotta vessatoria verso le pazienti anziane, è presente nelle manovre violente e rapide sui corpi delle anziane degenti, nelle frasi mortificanti (parolacce ed espressioni malauguranti), quando le stesse non riuscendo a trattenersi defecavano nel letto, nelle minacce di colpirle, per citare alcuni dei comportamenti sanzionati.

Il fare brusco e frettoloso dell’infermiera, addotto dalla difesa, non priva i suoi gesti dell’idoneità causale necessaria a configurare il reato di maltrattamenti. L’insieme delle condotte risultano idonee a cagionare profonda sofferenza e prevaricazione, nei confronti della vittima. Il modo di fare burbero e affrettato dell’infermiera si è infatti tradotto in un regime di cura caratterizzato da insofferenza verso le pazienti anziane.

Il giudice del rinvio ha quindi interpretato correttamente l’applicazione del principio secondo cui “… anche la situazione derivante da un clima instaurato all’interno di una comunità, in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere di soggetti attivi, integri l’abitualità della condotta di cui all’art. 572 del cod. pen.” 

Corretta anche l’applicazione dei principi relativi all’elemento soggettivo del reato. Il dolo dei maltrattamenti richiede solo la coscienza e la volontà nel continuare a tenere una condotta vessatoria e lesiva della personalità della vittima, essendo sufficiente che il carattere ripetuto e la idoneità a creare dolorose ed avvilenti condizioni di vita. Anche in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, la Corte condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali e ad una ammenda di 2.000 €.

Essere gentili, oltre che gratuito ed etico, conviene!

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, Penale sezione II, n. 25116/2021 (in PDF allegato)
La colpa è una somma di elementi http://newmicro.altervista.org/?p=8656
Corretta qualificazione della condotta https://newmicro.altervista.org/?p=7502
Il vademecum della Cassazione https://newmicro.altervista.org/?p=6312
Infermiere di garanzia https://newmicro.altervista.org/?p=5977
Quando scatta la colpa medica https://newmicro.altervista.org/?p=4017
Due sentenze per l’infermiere come professionista sanitario https://newmicro.altervista.org/?p=3901
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione Penale – sezione II – Sentenza n. 25116/2021 (PDF)

Un Click per Leggere

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Francesco Bondanini

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni