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DAE ubiquitari e immunità d’uso

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DAE ubiquitari e immunità d’uso
(Last Updated On: 19 settembre 2021)

Defibrillatori a scuola, su treni, bus e aerei

Promuovere la cultura della sicurezza e del primo soccorso, diffondere la conoscenza degli elementi di primo aiuto e delle tecniche salvavita, informare sull’uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), in caso di soggetti colpiti da arresto cardiaco, sono gli obiettivi della Legge 4 agosto 2021, n. 116 (entrata in vigore il 28 agosto 2021). Il provvedimento tende a favorire la progressiva diffusione dei DAE presso le sedi delle pubbliche amministrazioni (aeroporti, ferrovie, porti e mezzi di trasporto).

La legge, attesa da 20 anni in Italia, a seguito di un iter normativo durato 24 mesi, va a colmare un vuoto normativo tutto italiano con una decisione da sempre  definita ‘salva vita’, essendo finalizzata a diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso.

La legge nasce dalla consapevolezza del valore “assoluto” di un defibrillatore. Il Ministero della Salute dovrà attuare campagne di informazione e sensibilizzazione (messaggi di utilità sociale e pubblico interesse), per diffondere la conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo di informare in modo adeguato sull’uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco.

Spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale/regionale concorreranno alla diffusione, esponendo i contenuti della legge.

- L’obbligatorietà dell’installazione dei DAE nei luoghi pubblici e la loro accessibilità al pubblico 24 ore su 24.
– L’estensione in ambiente extraospedaliero anche al personale sanitario non medico e non sanitario, adeguatamente formato e nel mondo dello sport.
– L’introduzione della formazione nelle scuole secondarie riguardante le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.
– Il lancio di campagne informative di sensibilizzazione all’utilizzo del DAE, in modo da diffondere la conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita.

Non punibilità. Una delle maggiori novità è la modifica alla legge n. 120/2001 che si è resa necessaria per incentivare anche i non sanitari all’uso dei defibrillatori. Molto spesso, infatti, la paura di essere puniti dalla legge, qualora l’arresto cardiaco sia fatale nonostante il pronto intervento, impedisce a molte persone di agire tempestivamente per provare a salvare una vita.

La modifica precisa, in chiare lettere, che l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico sarà “consentito” anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco, viene ugualmente consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti predetti.

Per proteggere le persone non in possesso dei requisiti di base, il testo prevede che chi presta soccorso non rischierà conseguenze penali: in caso di uso di un defibrillatore o rianimazione cardiopolmonare, nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco (dunque indipendentemente dall’esito), si applicherà la discriminante dello stato di necessità prevista dall’art. 54 del codice penale.

Gli operatori del 118 saranno comunque tenuti a fornire, durante le chiamate di emergenza, le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni per localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza.

Registrazione del DAE. La Legge (art.6) impone ai soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE, di darne comunicazione alla centrale operativa del sistema «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca, il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili (batterie e piastre adesive), gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei Dispositivo e il responsabile.

Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza: sarà invece la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118», territorialmente competente, a segnalare periodicamente le date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE: lo impone l’art. 6 della Legge 116/2021.

Contesti sanitari. La Legge 116/2021 modifica la precedente legge 3 aprile 2001, n. 120, sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero, sostituendo l’art.1 in base al quale l’uso del DAE è consentito anche al personale sanitario non medico, e al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.

In assenza di personale sanitario non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco, è comunque consentito l’uso del DAE anche a chi non sia in possesso dei requisiti. Resta quindi esclusa la responsabilità penale (all’art.54 del Codice penale) per colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.

APP. Il provvedimento prevede anche l’adozione di un’applicazione mobile, integrata con i servizi delle centrali operative del 118, attraverso la quale sarà possibile geolocalizzare i soccorritori e i DAE più vicini al luogo in cui si è verificata l’emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l’applicazione, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

Collocazione. All’art. 2 si specifica che i DAE devono essere installati in luoghi pubblici e collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico, 24 ore su 24. Un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

Sarà possibile incentivare gli enti territoriali (anche attraverso l’individuazione di misure premiali) l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

Si attende ancora un decreto che definisca un programma quinquennale per favorire la diffusione e l’utilizzazione dei DAE, nei luoghi e sui mezzi di trasporto, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università. E’ auspicato un ulteriore decreto sui criteri e le modalità per l’installazione di DAE, sull’apposita segnaletica, per favorire la collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24, anche al pubblico.

Tra i luoghi presi in considerazione dalla normativa per la diffusione dei defibrillatori nei prossimi cinque anni, rientrano espressamente anche aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, nonché i mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna, che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

Sport. Le novità della Legge 116/2021 (art.4) sono essenzialmente tre. Si consente l’utilizzo dei DAE semiautomatici (e automatici) nelle competizioni e negli allenamenti (modificando quanto previsto nel DL 158/2012 convertito con Legge 189/2012). Si obbligano le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con tutti gli utilizzatori degli impianti stessi.

“In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico”, scrive la Legge 116/2021 all’art.4.

In associazione è prevista una sostanziale modifica del DECRETO 24 aprile 2013, che disciplina la certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e regola l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Scuola. La Legge 116/2021 aggiorna la legge 13 luglio 2015, n. 107 (legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) introducendo nelle scuole secondarie, di primo e di secondo grado, le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e si raccomandano “misure di attenzione nei confronti degli studenti”, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all’età.

Le iniziative vanno estese al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (la modifica tocca il comma 10 dell’art. 1 della Legge 107/2015). Le scuole, nell’ambito della propria autonomia, dovranno quindi organizzare queste iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.

Ogni 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», ogni scuola potrà altresì dedicare iniziative specifiche di informazione all’arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di aiuto. Il programma per promuovere la cultura del primo soccorso, in situazioni di emergenza, prevede una campagna di sensibilizzazione annuale presso gli istituti di istruzione primaria e secondaria, rivolta a docenti e non docenti, educatori, genitori e studenti e finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei DAE.

La legge è destinata, con le linee guida sul Trauma Maggiore, a cambiare ab imis l’assistenza in emergenza e urgenza, da come l’abbiamo conosciuta fino a ieri. Dobbiamo tutti tenerne conto!

BIBLIOWEB:

Legge 116 del 4 agosto 2021  (in PDF allegato)
SNLG Trauma Maggiore: raccomandazioni https://newmicro.altervista.org/?p=8671
Certificato medico sportivo https://newmicro.altervista.org/?p=8601
Il Lavoratore Sportivo https://newmicro.altervista.org/?p=8462
Dispositivi medici europei https://newmicro.altervista.org/?p=8607
Prevenzione EBM https://newmicro.altervista.org/?p=7831
Lavoro e Sorveglianza Sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=7333
Defibrillatori sportivi  https://newmicro.altervista.org/?p=2909

 Legge 116 del 4 agosto 2021 (PDF)

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Sergio Galmarini

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