Blog

Il Danno è complessivo

Posted by:

Il Danno è complessivo
(Last Updated On: 19 luglio 2021)

Le singole voci del danno subito dal paziente vanno apprezzate nel complesso

Lachirurgia estetica detiene il primato non invidiabile delle cause, ovviamente “in virtù” del paragone che il/la paziente fa tra quanto desiderato e quanto realizzato, in altre parole tra la riuscita o meno dell’intervento chirurgico. Non deve quindi stupire che un intervento possa essere fonte di danni di diversa natura: non solo estetici, ma anche psichici. Ma come vanno valutati?

Riflettendosi il danno estetico sulla psiche, non è corretto procedere ad un calcolo puramente aritmetico del risarcimento, astrattamente spettante per l’una e per l’altra menomazione, ma, a fronte di “lesioni” plurime, il risarcimento dovuto dal medico viene valutato considerando il danno nel suo complesso, potendo anche sovrapporsi la componente estetica a quella psicologica.

La Corte di Cassazione (terza sezione) si era già espressa con l’ordinanza 29827/2019, chiarendo che il consenso informato, nella chirurgia estetica, è più vasto. Non deve solo acquisire dal paziente l’accettazione per il tipo di intervento, ma anche quella sul risultato estetico che ne deriverà, perché questa è una scelta privata e riservata a chi si sottopone all’intervento stesso.

Significativa, in proposito, è l’ordinanza n. 8220/2021 della Corte di Cassazione, sesta sezione, che si è confrontata con la vicenda di una donna che si era rivolta alla giustizia per ottenere il risarcimento del danno alla salute, subito in conseguenza di un errato intervento chirurgico di riduzione del seno.

Nel corso del giudizio, era stato accertato che, in conseguenza dell’errore medico, la paziente aveva subito sia un danno connesso alla riduzione del benessere psicofisico derivante dalla asimmetria mammaria residuata all’intervento, sia un danno di natura più specificamente psichica. Ma per la Corte di Cassazione, tuttavia, non è corretto procedere a un calcolo puramente aritmetico del risarcimento, astrattamente spettante per l’una o per l’altra menomazione: a fronte di “lesioni” plurime, il risarcimento dovuto va valutato considerando il danno nel suo complesso.

Con riferimento al caso di specie, il danno estetico si riflette necessariamente sulla psiche e può associarsi al danno psicologico. Tale sovrapposizione, nella valutazione del danno unitario, deve essere quindi eliminata.

Occorre anche considerare che le percentuali di invalidità fissate nei “barèmes” medico-legali (tabelle di valutazione dei postumi), con riferimento alle menomazioni specificamente e singolarmente  considerate, sono solo un metro per misurare il danno, ove questo sia rappresentato dalla singola menomazione considerata, ma non sono necessariamente idonee a porsi a base di un calcolo puramente aritmetico, ove si tratti di valutare il danno complessivo, rappresentato da più menomazioni concorrenti.

Oltretutto il calcolo aritmetico potrebbe peraltro portare, in casi estremi, addirittura a un’invalidità superiore al 100%, che, chiaramente, non è ipotizzabile. (Cassazione Civile, 3a sezione, 11/11/2019, n. 28986). Così, in presenza di menomazioni plurime, monocrone o policrone, non sempre è possibile ricorrere alla loro sommatoria. Nel caso di specie, il danno estetico era stato stimato al 5%, mentre quello psichico al 4%. Per i giudici, tuttavia, è corretto il ragionamento del giudice del merito, che ha ritenuto corretto stimare la complessiva percentuale invalidante nella misura dell’8% anziché del 9%.

La corte di merito aveva rilevato che «…in realtà l’intervento non può considerarsi inutile avendo prodotto uno degli effetti cui esso tendeva, ovvero la riduzione della massa mammaria, che causava, secondo le indicazioni della stessa paziente, disturbi alla postura e dolori alle spalle». Conseguentemente «…la gravità dell’inadempimento non è tale da determinare la risoluzione del contratto, tenuto conto del complessivo esito della vicenda e del fatto che, in ogni caso, importanti effetti terapeutici sono stati effettivamente raggiunti».

Deve applicarsi un duplice criterio: in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente); in secondo luogo deve essere considerato il criterio di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco  inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità. Connotano negativamente la vicenda atti e comportamenti del sanitario: mancanza di adeguato consenso informato, omessa produzione della cartella clinica e gravi inestetismi residuati dall’intervento.

In conclusione, per la Corte di Cassazione, le singole voci del danno subito vanno apprezzate nel complesso e non sommate in maniera aritmetica, con risultante in questo caso peggiorativa per il sanitario.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, 6a sezione Civile, ordinanza n. 8220-2021 (in PDF allegato)
Corte di Cassazione, 3a sezione Civile, sentenza 11/11/2019, n. 28986 (in PDF allegato)
Consenso informato e danni richiedibili https://newmicro.altervista.org/?p=8183
Informare il paziente https://newmicro.altervista.org/?p=7871
Ancora sulla cartella clinica incompleta http://newmicro.altervista.org/?p=7825
Consenso informato “manoscritto” https://newmicro.altervista.org/?p=6951
Consenso informato in più http://newmicro.altervista.org/?p=6828
Consenso informato o risarcimento https://newmicro.altervista.org/?p=5835
Consenso informato “Garantito” https://newmicro.altervista.org/?p=5655
Cassazione: conta anche la situazione del paziente http://newmicro.altervista.org/?p=5349
Consenso informato “salvavita” https://newmicro.altervista.org/?p=4168
Se il consenso è poco chiaro https://newmicro.altervista.org/?p=3938

 Corte di Cassazione, 6a sezione Civile, ordinanza n. 8220-2021 / Corte di Cassazione, 3a sezione Civile, sentenza n. 28986-2019 (PDF)

Un Click per Leggere

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Francesco Bondanini

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni