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Videosorveglianza e controllo lavoratori

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Videosorveglianza e controllo lavoratori
(Last Updated On: 25 giugno 2021)

sentenze della Corte di Cassazione

LaCassazione Penale è intervenuta con sentenze nel 2019 (17 dicembre, n. 50919) e nel 2021(27 gennaio, n.03255) sul tema della videosorveglianza e sul suo utilizzo per il controllo dei lavoratori, sottolineandone gli aspetti salienti legislativi ed interpretativi. Le due sentenze si integrano, costituendo una sorta di “staffetta” dei temi trattati. Forniscono una chiave interpretativa nitida, riassumendo, nella prima il tema della mancata consultazione dei sindacati e nella seconda il controllo dei beni aziendali.

La legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività del lavoratore. Gli impianti e le apparecchiature di controllo, che siano richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Quindi per installare in azienda un sistema di videosorveglianza, è sempre necessaria l’autorizzazione del sindacato o dell’Ispettorato del lavoro.

Sentenze. Un datore di lavoro aveva installato all’interno della propria azienda un impianto di videosorveglianza, composto da 16 telecamere, per controllare le entrate al locale e per fare da deterrente contro possibili eventi criminosi. Questo dispositivo poteva però anche essere usato per controllare i lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni, attività assolutamente vietata dalla legge.

L’installazione dell’impianto era stata anticipata solamente da una lettera liberatoria, sottoscritta dai dipendenti, ma senza avere preventivamente un accordo con la rappresentanza sindacale interna, e senza neppure avere l’autorizzazione della sede locale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Era stato quindi dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui agli art. 4, primo e secondo comma e 38 della legge 300/1970. La finalità dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) è la tutela dei lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività, da parte del datore di lavoro.

Il responsabile dell’azienda aveva presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale, deducendo che gli impianti video installati non erano strumenti di controllo lesivi della libertà e dignità dei lavoratori, bensì sistemi difensivi a tutela del patrimonio aziendale e che tali impianti erano stati adottati a seguito del verificarsi di mancanze di attrezzature.

In aggiunta era stato rilevato che il Tribunale aveva stabilito la penale responsabilità del datore di lavoro ricorrente, osservando che nella sede di lavoro era installato un sistema di videosorveglianza non concordato con i sindacati, ma anche evidenziando, senza alcun esame critico, il fatto che l’impianto era stato posizionato a seguito del rilievo di mancanze di attrezzature.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto che la decisione del Tribunale non ha chiarito se l’installazione del sistema di videosorveglianza fosse strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, né se l’utilizzo del precisato impianto comportasse un controllo non occasionale sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.

La Corte di Cassazione ha premesso che deve escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina, di cui all’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.

Secondo la Cassazione è comunque sempre necessario considerare i lavoratori come “soggetti deboli”, nel rapporto di lavoro subordinato. Potrebbero infatti sentirsi condizionati a firmare provvedimenti proposti dal datore di lavoro. Quindi, sia la procedura di accordo sindacale sia quella amministrativa con l’Ispettorato del lavoro, sono obbligatorie perché hanno la funzione di proteggere i dipendenti.

Partendo da questa norma fondamentale, che regola ogni forma di controllo sul posto di lavoro, la Corte di Cassazione ha stabilito che la sola lettera di accettazione dell’’installazione del sistema di videosorveglianza in azienda, firmata dai lavoratori, non è valida. Solo le rappresentanze sindacali dei lavoratori possono esprimere in modo valido e certo il consenso, rispetto all’installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha bocciato il ricorso dell’imprenditore. Le liberatorie sottoscritte dai dipendenti, per autorizzare il datore di lavoro all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, non erano sufficienti. Ha ribadito inoltre l’assoluta necessità, in caso di utilizzo di sistemi di controllo, di un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, dell’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).

Ciò stante, la Suprema Corte, con sentenza del 27.01.2021, ha annullato quella del Tribunale con rinvio, per un nuovo giudizio, disponendo che il giudice dovrà compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari per verificare se l’installazione del sistema di videosorveglianza fosse strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale e, in caso di risposta affermativa, se l’utilizzo dell’impianto avesse comportato un controllo non occasionale sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.

BIBLIOWEB:

Suprema Corte di Cassazione 3a Sezione Penale Sentenza del 17 dicembre 2019 n. 50919 (in PDF allegato)
Suprema Corte di Cassazione Sentenza n.03255 del 27.01.2021 (vedi PDF)
legge 300/1970 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/05/27/070U0300/sg
legge 300/1970 – Statuto dei lavoratori http://www.unipd-org.it/rls/StatutoLavoratori.pdf
Statuto dei lavoratori https://www.altalex.com/documents/biblioteca/2018/04/19/statuto-dei-lavoratori-ebook
Normattiva https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300!vig=
Il Lavoratore Sportivo http://newmicro.altervista.org/?p=8462
Licenziamento economico http://newmicro.altervista.org/?p=8392
Incidenti di Genere http://newmicro.altervista.org/?p=8276
Mobbing: da straining a bossing http://newmicro.altervista.org/?p=8239
Whistleblowing 2019 http://newmicro.altervista.org/?p=7617
Lavoro e Sorveglianza Sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=7333
TAR & DPO https://newmicro.altervista.org/?p=6488
Non si uccidono così anche i cavalli? https://newmicro.altervista.org/?p=6946
La Reperibilità può costare il posto. Anche ai Primari https://newmicro.altervista.org/?p=6395
Stress & Aggressioni. Prevenzione d’Europa https://newmicro.altervista.org/?p=5710
Sicurezza sul lavoro in Sanità https://newmicro.altervista.org/?p=341
Medici in fuga https://newmicro.altervista.org/?p=2110

 Suprema Corte di Cassazione – 3a Sezione Penale – Sentenza del 17 dicembre 2019 n. 50919 (PDF)

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 Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n.03255 del 27.01.2021 (PDF)

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Francesco Bondanini

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