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Trasfusioni: l’onere della prova

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Trasfusioni: l’onere della prova
(Last Updated On: 4 giugno 2021)

Non spetta all’emotrasfuso provare la negligenza dell’ospedale

Per la Cassazione è la struttura sanitaria che esegue l’emotrasfusione che deve dimostrare di aver rispettato le norme e le “leges artis” su reperimento e iniezione di preparati eterologhi, non del paziente. Qualora venisse invocata la responsabilità contrattuale, al paziente incombe solo l’onere di allegare una condotta inadempiente dell’ospedale.

È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, (nell’ordinanza n.10592/2021), che si è pronunciata sulla vicenda di una signora che aveva chiamato in giudizio il Ministero della salute e l’Assessorato per la sanità regionale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Nel caso specifico, la donna riteneva di aver contratto un’infezione causata dal virus HCV in conseguenza di una emotrasfusione a cui era stata sottoposta in ospedale. La domanda, accolta in primo grado, veniva invece rigettata dalla Corte d’Appello che osservava come l’attrice non avesse mai dimostrato che le trasfusioni erano state eseguite con sangue di un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilizzando sacche di provenienza esterna.

La danneggiata ricorreva In Cassazione ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato, tra l’altro, nell’addossare a lei l’onere di dimostrare che l’ospedale aveva eseguito la trasfusione con sacche prelevate da un proprio centro trasfusionale.  Il motivo è stato ritenuto fondato dai giudici, che evidenziano come, a fondamento della colpa dell’azienda ospedaliera, l’attrice avesse sostenuto, in primo grado, di avere subito un danno alla salute, in conseguenza di un trattamento sanitario e invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, assolvendo compiutamente l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.

Responsabilità contrattuale. Onere della prova: la Cassazione spiega, qualora venga invocata la responsabilità contrattuale, che tale onere si esaurisce nell’allegazione dell’esistenza del contratto e di una condotta inadempiente. Di conseguenza, la donna non avrebbe avuto affatto alcun dovere di allegare e spiegare come, quando e in che modo l’ospedale si fosse approvvigionato delle sacche di plasma risultate infette. Per contro, sarebbe stato onere della struttura sanitaria allegare e dimostrare, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., di avere tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, dinanzi alla richiesta sopra descritta, avrebbe dovuto in concreto accertare se l’assessorato, successore dell’azienda ospedaliera, avesse o non avesse provato la “causa non imputabile” di cui all’articolo 1218 c.c., a nulla rilevando che l’attrice non avesse “allegato che l’ospedale abbia provveduto alle trasfusioni approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale“.

La circostanza che l’ospedale provvedesse o non provvedesse da sé all’approvvigionamento di plasma, non era un fatto costitutivo della domanda, ma era un fatto impeditivo della stessa, che in quanto tale, andava allegato e provato dall’amministrazione convenuta“. Trascurando di stabilire se la parte convenuta avesse fornito tale prova, pertanto, la Corte d’Appello aveva effettivamente violato gli articoli 1218 e 2697 del codice civile.

Nel caso di sospetta Infezione a seguito di emotrasfusione, nella controversia tra il paziente che denunci di avere contratto la patologia e la struttura sanitaria dove tale pratica curativa è stata eseguita, non è quindi onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell’acquisizione e nella perfusione (in questo caso) del plasma, ma è onere della struttura allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le “leges artis” che presiedono alle suddette attività.

Nelle buone pratiche professionali le procedure trasfusionali sono ampiamente trattate e godono di documentazione dedicata e formalizzata a livello nazionale, regionale e di struttura sanitaria coinvolta. La documentazione riguardante le trasfusioni risulta normata a livello nazionale ed è parte integrante dell’effettuazione di tale terapia. Di conseguenza è (o dovrebbe essere) (in dovere di disponibilità) la struttura stessa la responsabile anche nella tenuta della documentazione.

Possiamo definire assolutamente logica la sentenza, tenuto conto di quanto sopra esposto.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, 6a sezione Civile – Ordinanza n. 10592/2021 (in PDF allegato)
Il diritto a rifiutare le cure mediche  http://newmicro.altervista.org/?p=8227
Responsabilità medica della struttura sanitaria http://newmicro.altervista.org/?p=8106
Danno da Vaccini non obbligatori: risarciti  http://newmicro.altervista.org/?p=7609
Errori Trasfusionali https://newmicro.altervista.org/?p=6867
Governance trasfusionale http://newmicro.altervista.org/?p=6620
HCV “retroattiva” http://newmicro.altervista.org/?p=5760
Sicurezza Trasfusionale http://newmicro.altervista.org/?p=5339
ll Piano per il Sangue http://newmicro.altervista.org/?p=4872
Sangue ISO e non solo http://newmicro.altervista.org/?p=4734

 Corte di Cassazione, 6a sezione Civile – Ordinanza n. 10592/2021 (PDF)

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Francesco Bondanini

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