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Cibi contaminati

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Cibi contaminati
(Last Updated On: 25 aprile 2021)

Venderli è ancora reato, almeno in Italia

Siamo corsi ai ripari con il Decreto-legge 22 marzo 2021, n.42, che prevede misure sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. L’urgenza è legata all’adozione del nuovo Regolamento UE 2017/625 sui controlli ufficiali di alimenti e mangimi trasformando, tra l’altro, importanti illeciti penali in reati amministrativi. Il decreto legislativo che adegua la normativa italiana è il n. 27/202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale datata 11.02.2021.

Il nuovo D.L.42 apporta modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante la disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. In particolare, tale decreto legislativo, all’art. 18 aveva abrogato diverse norme contenute nella legge 283 del 1962 sulla “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”. Venivano così cancellate disposizioni contenute nella vecchia normativa, con l’effetto di depenalizzare i reati previsti dagli artt. 5, 6, 12 e 12 bis della legge 283.

Uno dei problemi posti dal D.Lgs. 27/2021 è stata l’abrogazione dell’art. 5 della precedente legge 283/1963 che sanzionava penalmente la vendita di “sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in stato di insudiciamento o comunque nocive, ovvero con presenza di additivi non consentiti o con residui di fitofarmaci in misura superiore ai limiti di legge”. Questa scelta permissiva del legislatore, è stata, con ogni probabilità, frutto di un “errore”, tanto che è stato pubblicato velocemente il DL 42 allo scopo di evitare un simile effetto abrogativo.

Il nuovo regolamento europeo modifica direttive precedenti, occupandosi dei controlli  e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, modificando le norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il D. Lgs. 27/202, fatte salve le integrazioni apportate dal D.L. 41/2021, che si compone di 20 articoli e 3 allegati corredati da tabelle esplicative, in sintesi individua le autorità competenti e il personale pertinente a cui il decreto assegna compiti particolari nel settore della sicurezza e dell’igiene alimentare e dei mangimi, ma anche in quello dei pesticidi, dei prodotti fitosanitari. Numerosi i soggetti coinvolti nel sistema, alcuni in settori strettamente collegati alle funzioni svolte. A queste autorità sono affidati importanti compiti di controllo (art. 4) e l’adozione di provvedimenti proporzionali al rischio effettivo (art 5).

Nei settori di competenza del Ministero della Salute, sono individuati i seguenti laboratori ufficiali:

- l’Istituto superiore di sanità;
– gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
– i Laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali;
– i Laboratori delle agenzie per la protezione dell’ambiente (ARPA);
– i Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).

Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministero della salute, quale Autorità competente, nei settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanità animale e formulati fitosanitari.

I laboratori annessi e non annessi agli stabilimenti del settore dei mangimi devono essere accreditati “da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.”

Collaborazione e controperizia. Alle attività di controllo, gli operatori dei settori indicati nell’art. 2 devono collaborare, consentendo alle autorità competenti l’accesso ai locali, alle attrezzature, ai documenti, ai sistemi informatici, agli animali e alle merci.

Agli organismi però deve essere consentito, in sede di prelievo del campione, se fattibile e pertinente, di prelevare “una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all’operatore per consentire allo stesso l’esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e per consentirgli l’espletamento dell’eventuale fase relativa alla controversia.” Controperizia che può riguardare anche merci e animali.

Controversie. L’operatore che non condivide i risultati delle autorità competenti entro 30 giorni dall’invio della comunicazione dell’esito sfavorevole, può attivare una controversia, chiedendo di ripetere analisi e controlli all’istituto Superiore di Sanità, che entro 60 giorni comunica l’esito all’operatore, ma anche all’Autorità competente che ha effettuato il controllo.

Macellazione. Il decreto ammette la macellazione per il consumo domestico privato, eseguito al di fuori degli stabilimenti registrati e conosciuti, a condizione che la macellazione abbia ad oggetto solo le specie elencate al comma 2 dell’art. 16 e che quanto macellato non venga commercializzato, che gli animali non vengano storditi e che le Asl possano effettuare controlli a campione.

Art.18. Il nuovo testo del comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, risulta, dopo le modifiche apportate dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, espresso come estratto dell’art. 18 con abrogazioni al comma 1 lett. a), b) c) e d).

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22;

c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;

d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Sembrerebbe l’ennesima legislazione “astrusa” se non fosse che continua ad essere vietata (almeno da noi) la commercializzazione di cibi contaminati. Vista la tendenza del mercato verso i prodotti per celiaci, Bio e quelli di qualità, non possiamo che essere grati al legislatore che ha integrato la direttiva europea.

Il “Made in Italy” alimentare può tirare un “respiro di sollievo”.

BIBLIOWEB:

Decreto legislativo n. 27/2021 (in PDF allegato)
Decreto legge 22 marzo, n. 42 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/24/21G00048/sg
Celiachia 2019 https://newmicro.altervista.org/?p=8319
Cibi “Sani”: cresce la richiesta https://newmicro.altervista.org/?p=8156
Epatiti “Vegetali” https://newmicro.altervista.org/?p=7560
Alimentazione EPICa https://newmicro.altervista.org/?p=6542
Batteri antistress https://newmicro.altervista.org/?p=5971
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Alimentazione: scende in campo ISS https://newmicro.altervista.org/?p=4173
Etichette alimentari: un QUID in più https://newmicro.altervista.org/?p=3819
Dimmi cosa mangi https://newmicro.altervista.org/?p=3436
Alimentazione, comunicazione ed aspetti Medico Legali https://newmicro.altervista.org/?p=2552

 Decreto legislativo n. 27/2021 (PDF)

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Ines Bianco

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