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Fascicolo Sanitario Personale

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Fascicolo Sanitario Personale
(Last Updated On: 25 febbraio 2021)

L’impatto della pandemia sui dati sanitari

Durante la pandemia è cambiato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e qualche dubbio sorge dato che ha perso le caratteristiche, forse iperprotettive, che riguardavano la sua gestione. Il decreto legge «Rilancio» (n. 34/2020), nel disporre misure urgenti in materia di FSE, stabilisce l’inserimento di tutti i dati anche senza il consenso del paziente.

Secondo l’art.11 nel testo troviamo: “Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1, in maniera continuativa e  tempestiva,  senza  ulteriori  oneri  per  la finanza pubblica, dai  soggetti  e  dagli  esercenti  le  professioni sanitarie che  prendono  in  cura  l’assistito  sia  nell’ambito  del Servizio Sanitario Nazionale e dei servizi  socio-sanitari  regionali sia al di fuori degli stessi, nonchè, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in  possesso  dello  stesso.  Il  sistema  del  FSE aggiorna contestualmente anche l’indice di cui al comma 15-ter.”

D’ora in poi il FSE, il maxi-archivio contenente la storia sanitaria del singolo, sarà alimentato senza più bisogno del benestare dell’interessato, che resta, però, padrone di autorizzare l’uso dei dati per scopo di cura. Chiamati al caricamento dei dati tutti i professionisti sanitari, anche fuori dal servizio pubblico. Se tale misura è senz’altro motivata dalle necessità di poter trattare i dati durante la pandemia, senza provocare violazioni necessarie per la cura, produce qualche preoccupazione per la gestione della Privacy.

La norma in questione dispone una serie di modifiche all’articolo 12 del Dl 179/2012: una di queste è l’abrogazione del comma 3-bis. In base a questo comma, il FSE poteva essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale poteva decidere se e quali dati relativi alla propria salute dovevano essere inseriti nel fascicolo medesimo.

C’era un diritto alla non raccolta di dati, all’oscuramento (totale o parziale) dei dati e anche un diritto all’oscuramento (non far sapere di avere chiesto la cancellazione di alcune informazioni). L’abrogazione del comma 3-bis comporta la possibilità di alimentazione del fascicolo anche in assenza del consenso. Nel FSE sono contenuti dati su ricoveri di pronto soccorso, referti, profili sanitari, informazioni su diagnosi, allergie, terapie, SDO e cartelle cliniche, vaccinazioni, certificati, ecc.

Nella versione approvata dal decreto «Rilancio», la platea dei soggetti obbligati (senza spese per lo stato) a caricare i dati, si amplia in maniera continuativa e tempestiva, andando al di là del servizio sanitario pubblico. Non tocca, invece, il comma 5 dell’articolo 12 del DL 179/2012, ai sensi del quale ci vuole il consenso dell’interessato per la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, per prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, sempre nel rispetto del segreto professionale e salvo i casi di emergenza sanitaria.

Infine, non ci voleva e non ci vuole (anche ai sensi del DL 34/2020), il consenso alla consultazione per finalità di studio e ricerca medica e di programmazione del servizio sanitario. Ovviamente Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.

Una profonda modifica quindi al concetto iniziale di “dati personali e sanitari” contenuti nel FSE, con l’istituzione di un obbligo di alimentazione con i dati degli eventi clinici dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie, che prendono in cura l’assistito sia nell’ambito del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, mentre prima era solo su iniziativa dell’assistito.

In un prossimo futuro pensiamo possa esser meglio ridefinito il contorno delle competenze, dato che le strutture sanitarie non erano tenute all’alimentazione del FSE, ma solo al rilascio della documentazione “Personale”, su richiesta del cittadino avente diritto, che poteva decidere o meno di inserire tali dati nel FSE. Ora dovrebbe avvenire in automatico da parte dei curanti (o delle strutture dedicate a tale compito).

Tale problematica coinvolge tutte le strutture informatiche sanitarie (pubbliche e private) che, notoriamente, non hanno una gestione informatica ottimale dei dati e, salvo eccezioni, non sono di recente costituzione. Andrebbe rivisto l’intero sistema anagrafico/sanitario, con particolare attenzione all’adeguamento dell’alimentazione del FSE, cosa tutt’altro che semplice in quanto “non prevista” fino al decreto “rilancio”. Si tratterebbe di rivedere l’intero sistema di gestione dei dati sanitari, con un passaggio da un sistema prevalentemente amministrativo ad uno più indirizzato ai dati sanitari. Sicuramente non “senza oneri aggiuntivi”, come oramai viene sempre scritto.

Converrà forse prendere nuovamente in considerazione il tema dell’esclusività, magari dopo la fine della pandemia, utilizzando i fondi europei nell’ottica di quella digitalizzazione tanto agognata.

BIBLIOWEB:

Decreto legge «Rilancio» n. 34/2020 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
DL 179/2012 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
Fascicolo sanitario elettronico Nazionale https://newmicro.altervista.org/?p=6511
Dipartimento per la trasformazione digitale https://newmicro.altervista.org/?p=6467
Sicurezza dei dati Sanitari http://newmicro.altervista.org/?p=5934
Buone carte per cambiare la PA (finalmente) http://newmicro.altervista.org/?p=5768
Fascicolo sanitario elettronico: chiedilo al sito https://newmicro.altervista.org/?p=3350
“Istruzioni tecniche” del FSE https://newmicro.altervista.org/?p=3269
Sanità digitale: le credenziali SPID  http://newmicro.altervista.org/?p=4206

 

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Marco Pradella

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