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Responsabilità medica della struttura sanitaria

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Responsabilità medica della struttura sanitaria
(Last Updated On: 13 gennaio 2021)

Struttura sanitaria responsabile a due titoli

LaCassazione si è soffermata su due titoli di valutazione, un vero e proprio “doppio binario” della responsabilità, quando viene chiamata in causa la struttura sanitaria.  Quest’ultima può incorrere in responsabilità medica in ragione di fatti, sui quali di recente la Cassazione Civile, terza sezione, si è espressa con l’Ordinanza numero 24688/2020.

Il presupposto della condotta negligente del medico, che opera in una struttura sanitaria, è che tale condotta non può essere isolata. Per i giudici, nel valutare la condotta negligente di un medico, non è possibile procedere ad un esame isolato, rispetto alle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei servizi, operate dalla struttura di cui il sanitario è parte integrante.

Per tale motivo la Corte di Cassazione è tornata a precisare che la responsabilità medica di una struttura sanitaria può fondarsi su due distinti fatti:

- l’inadempimento degli obblighi che, per legge, presiedono all’erogazione dei servizi sanitari (si pensi, ad esempio, alla responsabilità per mancata sorveglianza o a quella per infezioni nosocomiali);
- l’attività illecita che trova la sua occasione nell’erogazione del servizio sanitario e che può essere imputata, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile, a coloro della cui attività la struttura si sia avvalsa.

Pertanto non può non considerarsi che l’articolo 1228, del codice civile, fondi “l’imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà, del titolare dell’obbligazione, di decidere come provvedere all’adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d’impresa”. In altre parole, secondo la responsabilità organizzativa nell’esecuzione di prestazioni “complesse”.

Utilizzazione di terzi. Avvalersi di attività altrui, per adempiere una propria obbligazione, comporta di per sé l’assunzione del rischio per i danni eventualmente cagionati al creditore.

La Corte ha quindi ricordato che, se una struttura sanitaria si avvale della collaborazione di un medico, la stessa deve rispondere dei pregiudizi che questi ha cagionato e che, in proposito, la sua responsabilità trova fondamento non nella colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando”, circa il loro operato, ma nel rischio che è intrinseco all’utilizzazione dei terzi.

Per quanto concerne i procedimenti amministrativi per l’affidamento e l’esecuzione dei “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, la Legge n. 109/1994 (“Legge Merloni”) ha introdotto la figura del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) allo scopo di assicurare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure (art. 7, comma 3).

La prova alla struttura sanitaria. A fronte di ciò, è sulla struttura sanitaria (RUP e DEC – Direttore Esecutivo del Contratto) che grava l’onere di vincere la presunzione di responsabilità di pari contribuzione al danno, provando la diversa misura della colpa e la diversa misura della derivazione causale del danno. Non è invece sufficiente ad escludere la corresponsabilità, la circostanza che l’inadempimento è ascrivibile alla condotta del medico.

A tal fine il legislatore ha fatto espresso riferimento alla Legge n. 241/1990 che ha istituito, nelle pubbliche amministrazioni, la figura del RUP, obbligandole ad individuare per ogni procedimento l’unità responsabile. Nello specifico (art. 6, b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari. In particolare, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Le competenze attribuite dalla Legge Merloni al RUP nei contratti pubblici, sono state confermate e generalizzate dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 (il “Codice Appalti”), anche per i contratti pubblici di servizi e forniture, mentre nel DPR n. 207/2010 (il “Regolamento”) ridefinisce e precisa i profili di responsabilità. Agli artt. 9 e 10 è prevista la disciplina applicabile alla figura del RUP nei lavori distinta dalla disciplina per i servizi e le forniture di cui agli artt. 272, 273 e 274.

Accanto al RUP compare la figura del DEC, cui viene demandato il compito di verificare il regolare andamento del contratto con l’appaltatore. Nell’esercizio delle sue funzioni il DEC (quasi un Direttore dei Lavori), si rapporta all’appaltatore mediante “ordini di servizio”, contenenti le istruzioni e le prescrizioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Gli ordini di servizio vanno impartiti in forma scritta, per eliminare ogni incertezza, sia sulla loro esistenza, sia sul loro esatto contenuto.

Come è noto, nella maggior parte delle strutture sanitarie molti servizi (in primis le “pulizie”), vengono appaltati a ditte esterne ed il controllo dell’adempimento riguarda la gestione del contratto d’appalto, con le responsabilità legislative in capo al RUP ed al DEC. Appare irragionevole quindi pretendere una funzione “in vigilando” da parte del medico che risulta esterno alla gestione di tali appalti. Possiamo definire questa attività come “il rischio dell’utilizzazione di terzi”, un “rischio d’impresa” delle Strutture Sanitarie.

BIBLIOWEB:

Cassazione Civile – Terza Sezione – Ordinanza n. 24688/2020 (in PDF allegato)
Legge n. 241/1990, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg
Legge n. 109/1994, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/02/19/094G0127/sg
D. Lgs. 163/2006 Codice Appalti, https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=09168
DPR n. 207/2010 Regolamento, https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=13885
Piano Nazionale Anticorruzione – Criteri http://newmicro.altervista.org/?p=6968
Clinica Vs Chirurgo https://newmicro.altervista.org/?p=6589
Risk Management & Trasparenza: quanto vale in ospedale? https://newmicro.altervista.org/?p=6153
Ministero “Trasparente” http://newmicro.altervista.org/?p=5404

 Corte  di Cassazione Civile – Terza Sezione – Ordinanza n. 24688/2020 (PDF)

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Francesco Bondanini

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