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Rimborso economico per le ferie non godute

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Rimborso economico per le ferie non godute
(Last Updated On: 20 dicembre 2020)

Corte di Cassazione Lavoro – Ordinanza n.13613 / 2020

Potremmo definirlo come un “danno collaterale” della pandemia. Molte aziende sanitarie hanno dovuto utilizzare lo strumento delle ferie forzate, per ovviare al periodo di blocco delle attività imposto a causa della pandemia. Questo nonostante, in linea di principio, nessuna norma autorizzerebbe il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, in deroga alle previsioni stabilite dai CCNL di riferimento.

Anche se “è comprensibile” che molte strutture sanitarie abbiamo optato per le ferie forzate per preservare lo stipendio del lavoratore, questo ha però danneggiato ulteriormente il medico nei suoi diritti. “Così facendo non solo il dipendente è stato posto in riposo forzato che, è bene ricordarlo, è cosa ben diversa dalle ferie, ma rischia di veder compromesso il potenziale diritto a ottenere la monetizzazione delle ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”.

Con l’ordinanza n. 13613 del 2 luglio 2020, la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, aveva ribadito che il lavoratore non perde automaticamente il diritto a godere delle ferie annuali non retribuite. Il datore di lavoro, infatti, non può sottrarsi all’obbligo di indennizzare il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie annuali non godute, se non dimostrando di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto.

L’Ordinanza accoglieva la domanda, proposta contro una ASL di Roma da un Dirigente Medico con incarico di direzione di struttura complessa, onde ottenere la somma di circa 8.000,00 € a titolo di indennità sostitutiva, riferita a 26 giorni di ferie non goduti, sino alla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età. Il ricorrente Medico Dirigente ha dimostrato che, nella struttura della quale rivestiva le funzioni apicali, vi erano notevoli carenze di organico, con ineludibili esigenze di servizio, manifestamente impeditive della fruizione delle ferie da parte del ricorrente medesimo.

La Suprema Corte, dopo una serie di statuizioni di carattere preliminare e processuale, nel corpo della sua pronuncia evidenzia che (a partire dalla sentenza n. 6335 del 19.3.2014) le norme del contratto collettivo nazionale sono equiparate a “norme di diritto”, con un orientamento consolidato, assurto al rango di “diritto vivente”. Viene ribadito anche e il principio secondo cui il diritto alle ferie è intangibilmente garantito, sia dall’articolo 36 della Costituzione, sia dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE.

Richiamando espressamente le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emesse nei procedimenti (C-350/06 e C-520/06), nonché la recente sentenza della Grande Sezione della stessa Corte del 6.11.2018 (resa nella causa C-619/16), la Cassazione sottolinea che con tali pronunce la Corte Europea ha statuito che il succitato articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE va interpretato nel senso che esso vieta ad una normativa nazionale di definire ”non indennizzabili” le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire prima della data della cessazione del rapporto.

La Cassazione ha più volte sottolineato che, in forza della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia stato posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite. Mancando tali condizioni, spetta al prestatore di lavoro un’indennità per le ferie annuali non godute, sino alla fine del rapporto di lavoro. Ciò anche sulla base della diretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/CE.

Tale diritto non può trovare ostacoli nell’ordinamento interno italiano, essendo le norme della direttiva europea summenzionata caratterizzate da “incondizionalità” e da immediata “applicabilità”. Neanche l’emergenza coronavirus può essere considerata come un’eccezione alla regola generale, nemmeno con il Dpcm del 08.03.2020, il quale ha stabilito che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni possono utilizzare vari strumenti per “giustificare” l’assenza, tra i quali il ricorso alle “ferie pregresse”. Ma le sentenze europee sono chiare: in buona sostanza, e conseguentemente, la Suprema Corte di Cassazione riconosce che non può mai venir meno il diritto del lavoratore a godere delle ferie annuali retribuite e l’interessato non le perde affatto automaticamente.

Assisteremo ad una nuova sentenza della Cassazione? Difficile prevederlo, ma “Repetita Juvant”!

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Sezione Lavoro – Ordinanza n.13613 del 2 luglio 2020 – Ferie non godute (in PDF allegato)
Covid 19: infortunio sul lavoro https://newmicro.altervista.org/?p=7639
Covid insegna http://newmicro.altervista.org/?p=7359
Ai Tempi del CoVID-19 https://newmicro.altervista.org/?p=7100
Anzianità di servizio http://newmicro.altervista.org/?p=6997
Monetizzazione ferie “non consumate” https://newmicro.altervista.org/?p=2648

 Corte di Cassazione Sezione Lavoro – Ordinanza n.13613 del 2 luglio 2020 – Ferie non godute (Pdf)

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Francesco Bondanini

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