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WhatsApp e dintorni

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WhatsApp e dintorni
(Last Updated On: 5 dicembre 2020)

I genitori hanno l’obbligo di educare i figli all’uso di WhatsApp

Latecnologia ha permeato la vita con nuove frontiere che, proprio perché diverse, non sempre evidenziano diritti e doveri legati al loro utilizzo. La messaggistica istantanea, da quando esiste Whatsapp, ha definitivamente “spopolato” tra i cittadini del mondo: persone dei diversi paesi possono comunicare e scambiarsi video, foto e messaggi vocali con una semplice connessione ad internet sul proprio telefonino. Una nova frontiera impensabile solo trent’anni fa.

Nel merito è interessante una recente sentenza del tribunale di Caltanissetta: su segnalazione di una Stazione dei Carabinieri veniva aperto un procedimento nei confronti di un minore (“bullismo”), che, in concorso con altri coetanei, “per motivi abbietti e futili“, molestava su WhatsApp una ragazzina, cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, per il fondato timore per l’incolumità propria e dei propri cari.

Il ragazzino, ascoltato dal giudice, manifestava dispiacere e pentimento e dichiarava che non avrebbe più commesso errori simili, riferendo di non aver mai conosciuto il padre ma di avere un buon rapporto con la madre. La donna, dal canto suo, si mostrava consapevole della gravità della condotta posta in essere dal figlio e dell’importanza del dovere di educazione e vigilanza.

Il giudice, preliminarmente, prendeva atto del sempre più frequente utilizzo da parte dei minori di internet e in generale dei social, senz’altro utili per acquisire notizie e esprimere le proprie opinioni, ma altrettanto pericolosi in caso di “anomalo utilizzo“. I minori sono infatti soggetti deboli e, in quanto tali, “necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto un’adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione“.

Deputati a questa tutela sono prima di tutto i genitori. Gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono, “non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma anche di compiere un’attiva vigilanza sul minore, per quanto concerne il suddetto utilizzo“.

Sentenze. Il tribunale di Caltanissetta, richiamava una precedente sentenza (cfr. Trib. Teramo, 16.1.2012): “l’anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia, tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori“. Gli stessi sono tenuti “non solo ad impartire ai propri figli minori un’educazione consona alle proprie condizioni socioeconomiche, ma anche ad adempiere a quell’attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore“.

I Genitori, per andare esenti dalla responsabilità (ex art. 2048 c.c.), devono dimostrare non solo di avere adempiuto all’onere educativo tramite l’indicazione ai figli di regole, conoscenze o moduli di comportamento per la migliore realizzazione della loro personalità (fornendo gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane significative), ma anche di avere poi effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano assimilato l’educazione loro impartita, con la conseguenza che la gravità e la reiterazione delle condotte poste in essere possono divenire poi indice del grado di attuazione di una tale opera di verifica.

Riguardo all’uso di internet, il dovere di vigilanza, deve sostanziarsi “in una limitazione sia quantitativa che qualitativa” dell’accesso, se ciò è necessario ad evitare che il mezzo possa essere usato in modo non adeguato. Il tribunale decide, nel caso concreto, di far intervenire i servizi sociali per monitorare e supportare figlio e madre, anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa. Nella pratica, i genitori devono educare i figli ad un uso corretto di WhatsApp e devono anche vigilare affinchè non causino danni a loro stessi o a terzi.

Ma non tutti coloro che utilizzano WhatsApp hanno analizzato gli aspetti legali che caratterizzano il servizio (e che formano oggetto delle condizioni d’uso): nonostante ciò, dal momento in cui si è scaricata l’applicazione, sono state espressamente accettate.

Impegni. Tutti gli utenti li assumono utilizzando whatsapp. Cosa in questo modo ci impegnamo a sapere: è vietato raccogliere informazioni personali di terzi (compreso il numero di telefono) dal servizio, come è vietato utilizzare i sistemi di comunicazione che questo offre, per scopi di sollecitazione commerciale o di spam. WhatsApp si solleva da qualsiasi forma di responsabilità inerenti gli eventuali link a siti di terze parti, trasmessi per il suo tramite: contenuti, privacy policy e pratiche di piattaforme esterne, non sono sotto il suo controllo e gli eventuali risvolti di illegalità, che ne possono derivare, sono di esclusiva responsabilità dell’utente. Il servizio di messaggistica non controlla i contenuti derivati da terzi.

La possibilità di utilizzare Whatsapp è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti: se uno di essi viene meno, cessa anche il permesso di accedere al servizio.  Gli utenti possono utilizzare l’app solo per fini personali, mentre non possono rivendere o pagare altri per l’uso o l’accesso al servizio. Ogni utente è chiamato a rispettare sia i termini di servizio sia le norme sulla privacy predisposte dalla società erogatrice dello stesso.

WhatsApp richiede una serie di impegni agli utenti che hanno le necessarie abilità tecniche, come di non utilizzare sistemi automatizzati finalizzati ad inviare più messaggi di richiesta ai server o quello di evitare di tentare di decodificare il sistema o i protocolli. Il servizio non può essere pubblicato o trasferito, copiato o distribuito: non si può tentare di decodificarne, alterarne o modificarne ogni parte.

Proprietà intellettuale. Nelle condizioni d’uso prestabilite, WhatsApp chiarisce espressamente che il design del servizio, il testo creato, gli script, la grafica, le funzioni interattive e simili (con qualche eccezione), i marchi e i loghi in esso contenuti, sono di proprietà dell’applicazione o le sono stati concessi in licenza. Il problema viene in particolar modo in rilievo, con riferimento al nome o alle immagini utilizzate nello stato: se si riferiscono a soggetti terzi, se ne deve aver prima acquisito il consenso o, comunque, il permesso.

Per quanto riguarda gli status degli utenti, questi ultimi sono gli unici responsabili del loro contenuto, tanto che WhatsApp non rilascia alcuna garanzia in merito ad essi. Ogni utente, quindi, deve necessariamente disporre di eventuali licenze, diritti, consensi, autorizzazioni per l’utilizzo di Whatsapp. In particolare, non è possibile inviare materiale protetto da copyright, da segreto commerciale o comunque appartenente a soggetti tutelati da diritti di proprietà.

Per il tramite di tale applicazione, non è possibile pubblicare pubblicità o sollecitare determinate attività, fingere di essere un’altra persona, inviare o archiviare materiale contenente virus, worm o altri codici, file, script o programmi dannosi, interferire o interrompere l’integrità del servizio o la sua prestazione e i dati in esso contenuti e tentare di accedere al servizio in maniera non autorizzata.

Violazioni. Nel caso in cui sia violato il diritto d’autore di terzi o altri diritti di proprietà intellettuale, WhatsApp rimuoverà, per quanto possibile, i relativi invii e status. Nelle condizioni di servizio è espressamente definito il percorso da intraprendere nel caso in cui si ritenga che sia stato leso un proprio diritto di tal genere. Nelle condizioni d’uso, è poi chiarito che è vietato pubblicare falsità che potrebbero danneggiare il servizio o terzi e che non è possibile inviare tramite Whatsapp contenuti illegali in quanto osceni, diffamatori, offensivi, minacciosi, denigratori, razzisti e così via.

Privacy. Con WhatsApp si può stare abbastanza tranquilli, specie negli ultimi tempi: il sistema ha infatti recentemente introdotto la tecnologia di crittografiaend-to-end”. In sostanza fa sì che i contenuti relativi a qualsiasi tipo di scambio avvenuto su Whatsapp, sono visibili solo al loro mittente ed al loro destinatario. Ne restano esclusi i Governi, gli hacker, le forze dell’ordine e W.A. stesso.

Ma i messaggi sono acquisibili dalla polizia, anche senza un mandato. La giurisprudenza dominante annovera fra le prove documentali i messaggi conservati nella memoria del telefono, talché la relativa attività acquisitiva non richiede l’osservanza di garanzie difensive. La casistica indica che il ricorso, da parte della polizia giudiziaria, a estrapolazione di dati informatici, conservati nella memoria del telefono (segnatamente messaggi SMS e WhatsApp), costituisce ormai una pratica consolidata.

Fondamentale tenerne conto, se utilizziamo WA.

BIBLIOWEB:

Tribunale di Caltanissetta, Sentenza 8 ottobre 2019 (in PDF allegato)
Vishing http://newmicro.altervista.org/?p=7854
Cyber Crime http://newmicro.altervista.org/?p=7813
Reati Connessi all’Informatica http://newmicro.altervista.org/?p=7300
COVID, App e Privacy http://newmicro.altervista.org/?p=7264
Cybersecurity made in Italy http://newmicro.altervista.org/?p=6833
L’oro dei Big Data http://newmicro.altervista.org/?p=6557
Cybersecurity made in Italy http://newmicro.altervista.org/?p=5156
DataCracy http://newmicro.altervista.org/?p=4778

 Tribunale di Caltanissetta, Sentenza 8 ottobre 2019 (Pdf)

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Sergio Galmarini

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