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LEA ad ogni costo

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LEA ad ogni costo
(Last Updated On: 21 agosto 2020)

Per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è legittimo usare tutte le risorse disponibili, di parte corrente ed in conto capitale. Lo sancisce una sentenza depositata della Consulta che ha confermato la legittimità dell’articolo 29 del D.Lgs 118/2011 che regolamenta alcuni aspetti della disciplina contabile degli enti del SSN.

Il dubbio di costituzionalità sulla disciplina specifica recata dal D. Lgs. 118/2011 era fondato, per il magistrato contabile campano, sulle alterazioni degli equilibri di bilancio dinamici tra fonti e impieghi nella continuità degli esercizi. Più in particolare, la determinazione del valore finale del patrimonio netto. Ciò in relazione alla rappresentazione in bilancio dei contributi in conto capitale, erogati da enti (Stato, Regioni, ma anche da terzi per donazione), rilevati sulla base del relativo provvedimento di assegnazione e, in quanto tali, facenti parte del patrimonio netto con contestuale apposizione contabile (registrazione) del corrispondente credito verso il soggetto erogatore.

L’interessante sentenza, la n. 157/2020, con quale la Corte Costituzionale si è espressa in relazione al giudizio di legittimità sollevato, in via incidentale, dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania, nel corso del procedimento relativo ai controlli effettuati alla ASL di Caserta (relativamente all’art. 29, comma 1, lett. c, del D. Lgs. 118/2011) e in riferimento agli art.li 3, 81 e 97, commi 1 e 2, della Costituzione, anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 32 della Carta.

La modalità comporta, in caso di impiego del contributo per acquisto o realizzazione di un cespite ammortizzabile, lo storno sistematico delle «liberalità» nel senso di somma di denaro non soggetta a restituzione, a proventi attraverso la quota di ammortamento annua relativa, determinandone così la progressiva sterilizzazione.

Un principio contabile, non condiviso dalla Sezione di controllo rimettente, che ha avuto modo di ricondurre in essa una duplice valutazione dei contributi in conto capitale erogati in favore della aziende del SSN, in aperta violazione della Costituzione (artt.3, 81 e 97, primo e secondo comma).

Una eccezione, questa, ovviamente non condivisa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che ha articolato sia le metodologie di finanziamento del servizio sanitario nazionale che il sistema sancito dall’opposto art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118, che assume carattere derogatorio ai principi e criteri fissati dal codice civile. In particolare, dell’art. 2424 C.C., considerato come norma interposta degli articoli della Costituzione ritenuti violati (81 e 92, primo comma), dalla Sezione napoletana

La contesa avanti la Consulta, si è conclusa con la dichiarazione di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice rimettente. Ha prodotto conseguentemente, principi importanti a sostegno dell’ineludibilità e dell’uniformità dell’erogazione dei LEA.

Sostenendo la particolarità della disciplina contabile sottoposta al suo esame, ne ha ribadito l’applicabilità alle aziende facenti parte del sistema SSN, data la peculiarità funzionale a perseguire l’importante servizio pubblico, non comparabile con la disciplina che regola il bilancio delle attività commerciali, aventi scopo lucrativo e di individuazione del sistema fiscale più confacente all’interesse dell’imprenditore.

Di conseguenza, il Giudice delle leggi – partendo dalla duplicità delle modalità di finanziamento della salute (in conto esercizio e in conto capitale) «non dissimile da quella che avviene negli enti locali relativamente al rapporto tra entrate correnti e spese correnti».

Ribadisce: a) l’obbligo delle aziende del SSN ad assicurare, sempre e comunque, alla popolazione l’esigibilità dei LEA, con l’integrale utilizzo delle spese correnti; b) il dovere di allestire una programmazione multilivello, nella quale individuare i progetti di investimento funzionali ad una più corretta erogazione dei livelli di assistenza sociosanitaria, consentendo peraltro a partire dal 2016, l’ammortamento intero degli stessi, nell’esercizio di acquisizione e/o realizzazione.

Tutto questo per garantire, a fronte di un regime di favore deciso dal legislatore, l’integrale utilizzazione del fondo sanitario nazionale (dominio del fabbisogno standard nazionale) e «ove risulti (ogni) altra disponibilità» alla produzione dei LEA e degli altri servizi socio sanitari occorrenti ad assicurare la tutela uniforme della salute su tutto il territorio nazionale.

Un assunto che stressa la finalità prevalente delle aziende sanitarie e ospedaliere tenute ad «assicurare le prestazioni indefettibili e le ulteriori prestazioni (nei limiti della sostenibilità) alle migliori condizioni qualitative e quantitative». Ciò se giustificato dalle ricorrenti situazioni imprevedibili e/o di emergenza, che richiedono per il completamento degli investimenti, il ricorso ai contributi in conto esercizio.

Viene attribuita esclusivamente alla programmazione nazionale e regionale il compito di prevedere finanziamenti a fondo perduto, per investimenti durevoli, rintracciandoli ovviamente in disponibilità diverse da quelle previste per coprire le spese correnti – oggi dal fondo sanitario nazionale e, successivamente, dai rispettivi fabbisogni standard (legge 42/09 e d.lgs. 68/2011), rifinanziando la legge 67/88 (art. 20).

Una distinzione, questa, che lascia tuttavia alla Corte costituzionale la definizione dell’intero ammortamento previsto in un esercizio: «un disincentivo piuttosto che una preclusione indefettibile, tanto da non essere sanzionato l’utilizzo dei contributi in conto esercizio per l’acquisto di beni durevoli».

In buona sostanza, per conseguire le finalità del sistema della salute, sia da perseguire in sede ordinaria che in occasioni di carattere eccezionale/emergenziale (ad es. per la pandemia Covid 19), possono essere utilizzati «sia beni di consumo corrente, sia beni durevoli», purché il loro impiego risulti equilibrato, nel senso che «deve essere caratterizzato dalla leale cooperazione tra Stato e Regioni» con riguardo alla concreta garanzia dei LEA, in favore della collettività nazionale.

BIBLIOWEB:

Sito Corte Costituzionale https://www.cortecostituzionale.it/default.do
Corte Costituzionale – sentenza n.157 del 2020 (in PDF allegato)
Whistleblowing 2019 http://newmicro.altervista.org/?p=7617
Consiglio di Stato e Direttori Generali http://newmicro.altervista.org/?p=7553
Danno da Vaccini non obbligatori: risarciti http://newmicro.altervista.org/?p=7609
Patto per la salute 2019-2021 http://newmicro.altervista.org/?p=6842
Sanità italiana Promossa http://newmicro.altervista.org/?p=6732
Consiglio di Stato e Accorpamento di Reparti http://newmicro.altervista.org/?p=6524
Italia Longeva http://newmicro.altervista.org/?p=6048

 Corte Costituzionale – sentenza n.157 del 2020 (PDF)

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Francesco Bondanini

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