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Violenza & Legge

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Violenza & Legge
(Last Updated On: 13 agosto 2020)

Pene fino a 16 anni e multe fino a 5mila euro

Siamo costretti a prendere atto di una recrudescenza di episodi di violenza contro gli operatori sanitari, dopo una diminuzione dovuta al lockdown, fenomeno che si stava già comunque sviluppando prima della pandemia. Proprio per porvi un limite, era stato proposto un disegno di legge. Il testo, composto da 10 articoli, è stato fortemente voluto dall’ex Ministra della Salute Giulia Grillo durante il primo Governo Conte.

Dopo due anni, con il via libera all’unanimità dell’Aula del Senato (5 agosto), il Ddl ‘anti-violenze’ a tutela dei sanitari, è legge. Dopo i manifesti anti-violenza che si sono alternati nelle diverse “finestre” mediatiche e due Governi, la legge vuole proteggere i sanitari e si pone l’obiettivo di prevenire le aggressioni con l’educazione al rispetto.

Il Ddl n. 867-B sviluppa l’argomento delle Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nell’esercizio delle loro funzioni. Dal punto di vista soggettivo il testo è rivolto ai medici-chirurghi, agli odontoiatri, ai veterinari, ai farmacisti, ai biologi, ai fisici, ai chimici, agli infermieri, agli ostetrici, ai tecnici sanitari di radiologia medica, alle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione e prevenzione, agli osteopati, ai chiropratici, agli psicologi ed alle professioni istituite dopo recepimento delle direttive dell’Unione Europea.

Il Ddl prevede, per le aziende sanitarie, le pubbliche amministrazioni e le strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private il cui personale sanitario ha subito aggressione, l’obbligo di costituirsi parte civile nei relativi processi.

Altri “punti salienti “della nuova legge.

Osservatorio nazionale sulla sicurezza dei sanitari (art. 2). Troverà sede presso il ministero della Salute, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge con un decreto del Ministro della Salute, di concerto con quelli dell’Interno e dell’Economia e Finanze. L’organismo ogni anno devrà riferire ai Ministeri in base a modalità che verranno definite dal decreto del Ministero della Salute.

Deve essere composto per metà da donne, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, delle regioni, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, da rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e da un rappresentante dell’INAIL. Vengono riconosciute le seguenti funzioni:

- monitorare gli episodi di violenza e gli eventi sentinella che possono sfociare in aggressioni o minacce;
- promuovere studi e analisi per ridurre i fattori di rischio;
- controllare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di video sorveglianza;
- favorire la diffusione delle buoni prassi in materia di sicurezza anche nella forma di lavoro di équipe;
- incentivare corsi di formazione del personale sanitario, per prevenire al meglio le situazioni di conflitto.

L’Osservatorio acquisisce i dati del fenomeno a livello regionale, anche per valutare le situazioni di vulnerabilità degli ambienti di lavoro e li trasferisce ad Agenas. Spetta al Ministero l’onere di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno alle Camere, una relazione sull’attività dell’Osservatorio.

Educazione. Viene affidato al Ministro della Salute il compito di promuovere iniziative volte ad educare al rispetto delle professioni sanitarie, di realizzare progetti di comunicazione istituzionale e di istituire una Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari, per sensibilizzare i cittadini alla condanna di ogni forma di violenza.

Sanzioni penali (art. 4). La legge estende al “personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività” le stesse pene previste nell’articolo 583-quater del codice penale. Nel dettaglio, le lesioni gravi o gravissime, sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi, la reclusione da 4 a 10 anni e per quelle gravissime, da 8 fino a 16 anni. In caso di percosse, reato punito dall’art 581 c.p, aggravato dall’aver agito nei confronti di un sanitario, si può procedere d’ufficio e non a querela di parte.

Aggravante (art. 6). Prevede inoltre che i reati di percosse e lesioni siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante, che consiste nell’avere agito in danno di operatori sanitari. Diventa un’aggravante comune agire “nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività“.

Piani per la sicurezza (art. 7). Prevede che, al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, le strutture presso cui opera il personale prevedano, nei propri piani per la sicurezza, misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi in caso di necessità.

Giornata nazionale (art. 8). E’ istituita la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari“, per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebrerà annualmente, in una data da definire con decreto del ministro della Salute, di concerto con i ministri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca.

Sanzioni amministrative (art. 9). Al di fuori dei casi che configurano reato, chi tiene una condotta violenta, ingiuriosa, offensiva o molesta nei confronti di un sanitario, di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di tali professioni,  sia che esso operi in strutture pubbliche che private, può essere raggiunto da una sanzione amministrativa minima di 500 euro fino a un massimo di 5.000.

L’articolo 10 contiene la clausola di “invarianza finanziaria”.

BIBLIOWEB:

Ddl n. 867-B “ Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” (in PDF allegato).
Sanitario, cura te stesso http://newmicro.altervista.org/?p=7450
Diciamo NO alla Violenza http://newmicro.altervista.org/?p=6359
Stress & Aggressioni. Prevenzione d’Europa http://newmicro.altervista.org/?p=5710
L’Ordine per noi http://newmicro.altervista.org/?p=4914
Violenza in sanità http://newmicro.altervista.org/?p=3975
Sicurezza sul lavoro in Sanità http://newmicro.altervista.org/?p=3411
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 Ddl n. 867-B “ Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”(Pdf)

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Sandro Pierdomenico

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