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Consenso Informato e Schizofrenia

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Consenso Informato e Schizofrenia
(Last Updated On: 13 aprile 2020)

Cassazione Penale – Sentenza n. 2865/2020 – Responsabilità medica

Leparti civili ricorrenti deducono che entrambi i giudicanti, in primo e secondo grado, hanno violato le norme relative al consenso informato ed ai trattamenti sanitari obbligatori, omettendo di valutare l’effettiva capacità di intendere e di volere del V., certamente alterata dall’assunzione in dosi eccessive di Seroquel (per vizi motivazionali). Le stesse assumono che il V. non era in condizioni tali da comprendere di quali cure necessitasse.

Si trattava infatti di un soggetto che in passato aveva fatto uso di droghe e alcool, affetto da una grave forma di schizofrenia affettiva, accertata già nel 2002, data in cui gli era stata prescritta come terapia la Quetiapina, in associazione ad altri farmaci. La Sentenza della Cassazione Penale rientra nel tema del reato colposo omissivo improprio, con particolare riguardo alla materia della responsabilità professionale dell’esercente la professione sanitaria.

Il nesso causale può essere ravvisato solo quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica (universale o statistica), si accerti che, “…ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento “hic et nunc”, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”.

Nel caso in questione, al cospetto di un soggetto con “discontrollo” degli impulsi (schizofrenia), il medico, consapevole della gravità e della cinetica dell’avvelenamento da farmaco e incerto sulla quantità assunta, non avrebbe dovuto tener conto della volontà espressa dal paziente e procedere a ricovero forzato, per prestare le dovute cure in condizioni di degenza ospedaliera.

Vanno sostanzialmente  condivise le conclusioni a cui sono pervenuti i periti del Tribunale che hanno affermato l’inutilità della gastrolusi, rilevando che in letteratura viene mostrato infatti come la lavanda gastrica non sia routinariamente raccomandata dopo un’ora dall’assunzione del farmaco antipsicotico, dato che la predetta terapia d’urgenza non avrebbe prodotto alcun effetto benefico, sia al momento dell’intervento domiciliare del primo sanitario sia al momento in cui il secondo aveva preso in carico il paziente in ospedale, prestandogli tutte le cure necessarie del caso.

In definitiva, non è possibile affermare con alta probabilità che le contestate condotte omissive dei dottori, se ipotizzandosi come realizzate sulla base di un giudizio contro-fattuale, avrebbero evitato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il decesso del paziente.

Risultano, inoltre, correttamente rispettati i principi posti dal nostro ordinamento, in primo luogo dall’art. 32 Cost., comma 2, a norma del quale “…nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, specificazione del più generale principio posto dall’art. 13 Cost., che garantisce l’inviolabilità della libertà personale, con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica e dalla L. 833/1978, che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.

Nel caso di sostanziale sentenzadoppia conforme”, le motivazioni del giudizio di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento, per giudicare della congruità della motivazione.   Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorso ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice del merito.

Il controllo di legittimità sui vizi della motivazione, “attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta, sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”.

La giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile deve “…essere evidente (di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, a colpo d’occhio)  a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (come nel caso in esame)”.

Le deposizioni delle sentenze, quindi, ”non possono essere smentite dalle dichiarazioni rese dalla madre e dalla sorella del V., essendo contraddittorie tra loro (pag.16 della sentenza gravata) in relazione alle quali le appellanti non hanno dedotto alcun concreto elemento di segno opposto”.

L’incidenza causale della condotta dei sanitari, rispetto all’evento lesivo occorso, non può ritenersi sussistente in carenza di elementi probatori che ne conclamino univocamente la natura negligente e colposamente omissiva. Il giudizio controfattuale, evocato dalle ricorrenti, difetta radicalmente delle necessarie premesse logiche dell’individuazione univoca di un comportamento “esigibile”, doveroso, fondatamente e concretamente salvifico, alternativo a quello tenuto.

Sulla base dell’accertamento fattuale effettuato, si evidenzia che il V. «a seguito della somministrazione di Anexase, ha ripreso coscienza rifiutando sia la gastrolusi sia il ricovero ospedaliero» e risultano pertanto correttamente rispettati i principi posti dal nostro ordinamento, considerando che il V. non era in condizioni tali da comprendere di quali cure necessitasse.

In conclusione, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l’inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito, pone solo questioni che esorbitano dai limiti della critica, al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta “argomentatamente” propria dai giudicanti e nell’offerta di una diversa valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione –Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 2865/2020 (in PDF allegato)
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Francesco Bondanini

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