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Clinica Vs Chirurgo

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Clinica Vs Chirurgo
(Last Updated On: 30 ottobre 2019)

Cassazione Civile, VI sezione, ordinanza 24167/2019

LaCassazione interviene per richiamare all’onere probatorio suddiviso tra le parti convocate in giudizio. Se la clinica vuole dare la responsabilità dell’errore operatorio al solo chirurgo, deve dimostrarlo e non il contrario. Con l’ordinanza 24167/2019 ricorda che è la struttura sanitaria che chiede sia assegnata la responsabilità dell’errore al solo chirurgo a dover dimostrare l’esclusiva colpa del medico e, in caso contrario, paga anch’essa il risarcimento.

Non è il medico a dover provare la corresponsabilità della clinica in caso di risarcimento del danno ad un paziente, ma la clinica che deve provare semmai che quanto accaduto sia dovuto solo all’imperizia del medico. Su questo principio la Cassazione Civile, sesta sezione, ha rinviato alla Corte d’Appello una sentenza che aveva chiesto al sanitario di provare la colpa della struttura, in una causa di risarcimento danni.

Il fatto. Una paziente ha portato in giudizio la casa di cura dove era stata operata (protesi all’anca), chiedendo il risarcimento dei danni riportati per la non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico. La struttura ha chiamato in causa il medico come responsabile dell’intervento e il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento della paziente, dichiarando la responsabilità della casa di cura e del medico e li aveva condannati a risarcire i danni, nella misura di 122 mila euro circa.

La casa di cura si era successivamente appellata perché il Tribunale non si era espresso sulla sua domanda di caricare la responsabilità sul solo medico, perché dalla ricostruzione dei fatti emergeva che il danno alla paziente era stato provocato solo dalla imperizia con la quale il medico aveva eseguito l’intervento chirurgico. Chiedeva quindi la sua condanna al rimborso totale di quanto pagato alla paziente, in esecuzione della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello accoglieva il ricorso della casa di cura, sottolineando che alla responsabilità esterna della struttura (prevista per dare maggiore garanzia ai danneggiati, art. 1228 c.c.), si associava, nei rapporti interni, l’ammissibilità del regresso, anche per l’intera somma che il responsabile era stato condannato a pagare, se fosse stato accertato il danno come riconducibile unicamente alla condotta colposa del medico.

Questa circostanza era stata accertata in primo grado, sottolineando che il medico non aveva provato (e nemmeno evidenziato) quale fosse la responsabilità della clinica. Ma, nel caso, “…non rientra nell’onere probatorio del chiamato individuare precise cause di responsabilità della clinica, in virtù delle quali l’azione di regresso non potesse essere, in tutto o in parte, accolta”.

Per la Cassazione però se la struttura sanitaria, “correttamente evocata in giudizio dal paziente” che, instaurando un rapporto contrattuale, si è sottoposto a un intervento chirurgico al suo interno, sostiene che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico organizzative, ma solo alla imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, chiedendo di essere esentata dal pagare quanto eventualmente viene condannata a fare nei confronti della paziente e del chirurgo, deve PROVARE l’esclusiva responsabilità di questo.

La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della clinica, accettando che la Corte d’Appello avrebbe violato la regola “sulla distribuzione degli oneri probatori, avendo posto in capo al medico l’onere di provare in cosa consisteva la corresponsabilità della clinica”. Quindi i giudici hanno cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per il riesame dei fatti “conformandosi al principio di diritto enunciato”.

Nella pratica, se la struttura sanitaria, in caso di responsabilità solidale nei confronti del medico, agisce in regresso (facendo ricadere tutta la colpa sul curante), nei loro rapporti interni si deve accertare l’esclusiva responsabilità di questo nella causa del danno. Alla struttura sanitaria l’onere della prova di questa responsabilità esclusiva e “…non rientra invece nell’onere probatorio del chiamato (il medico) l’onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l’azione di regresso non potesse essere, in tutto in parte, accolta”.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sezione VI Civile – Ordinanza n. 24167/2019 (in PDF allegato)
Il vademecum dalla Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
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 Corte di Cassazione – sezione VI Civile – Ordinanza n. 24167/2019 (PDF)

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Francesco Bondanini

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