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Responsabilità dell’anestesista e del direttore sanitario

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Responsabilità dell’anestesista e del direttore sanitario
(Last Updated On: 24 settembre 2019)

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV – Sentenza n. 32477 del 2019

Informarsi sulla storia del paziente, l’approvvigionamento e la gestione delle sacche di sangue (e di provvedere alla trasfusione in caso di necessità), sono tra gli obblighi della professione di anestesista. Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione ci ricordano (e definiscono) i ruoli e le sfere di competenza delle due professioni di anestesista e direttore sanitario, nei confronti di altri colleghi.

Anche in relazione a tale profili, rileva l’impossibilità di appellarsi al principio di affidamento. Lo ha affermato la Corte di Cassazione che, in caso di condotte colpose indipendenti, non può invocare il principio di affidamento chi non abbia osservato una regola precauzionale, su cui si innesti la condotta colposa altrui. La sua responsabilità permane per il principio di equivalenza delle cause, fatto salvo il caso che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità.

Sono molteplici le attribuzioni del direttore sanitario (direttore di presidio ospedaliero), tra le quali vanno comprese quelle di carattere manageriale e medico-legale, in quanto ha compito di verifica dell’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, sulla corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e, soprattutto, governa la gestione del rischio clinico. E’ anche il “garante ultimo” dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, con compiti di vigilanza su tali attività a garanzia che siano sempre improntate a criteri di qualità e di sicurezza.

Al direttore sanitario di una casa di cura privata, spettano poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza ed organizzazione tecnico-sanitaria, compresi quelli di predisposizione di precisi protocolli inerenti il ricovero dei pazienti, l’accettazione dei medesimi, l’informativa interna di tutte le situazioni di rischio, la gestione delle emergenze, le modalità di contatto di altre strutture ospedaliere cui avviare i degenti in caso di necessità e l’adozione di scorte di sangue e/o di medicine, in caso di necessità.

Grandi riconoscimenti professionali quindi, ma anche grandi responsabilità. La posizione di garanzia, giuridicamente rilevante, comporta per il direttore sanitario la possibilità di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo in caso di mancata o inadeguata organizzazione della casa di cura privata, qualora il reato non sia ascrivibile esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura. Tale attribuzione è legata proprio al conferimento dei “poteri” legati agli incarichi professionali riconosciutigli dall’organizzazione sanitaria.

Le funzioni attribuite al direttore sanitario, legate all’art-5 del D.P.R  27 marzo 1969 n. 128 (con una conferma ed ampliamento delle stesse grazie al DPCM 27 giugno 1986 n. 495600 – Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private) all’Art.27, nell’elenco dei compiti, tra l’altro afferma “… vigila sull’emoteca…”.

Il Fatto. Risale al 2010. L’articolo contestato era il 589 del codice penale, per omicidio colposo commesso dal ginecologo con la cooperazione colposa, in tale delitto, di altri imputati. Il caso riguardava un parto cesareo gemellare, eseguito in una casa di cura sprovvista di emoteca.

La morte della paziente era legata allo shock emorragico, verificatosi nonostante il trasferimento tardivo ad un ospedale pubblico. La conferma della condanna è dovuta alla violazione dei doveri di prudenza, diligenza e perizia. Ha coinvolto (cooperazione colposa) le figure professionali dell’anestesista e del direttore sanitario della casa di cura. La sentenza ha riconosciuto anche il risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili.

BIBLIOWEB: 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV – Sentenza n. 32477 del 2019  (in PDF allegato)
D.P.R  27 marzo 1969 n, 128
DPCM 27 giugno 1986 n. 495600
Il vademecum dalla Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
Nesso di causalità http://newmicro.altervista.org/?p=6120
Nei Giudizi la statistica non basta http://newmicro.altervista.org/?p=5892
Cassazione: colpa lieve & irresponsabile http://newmicro.altervista.org/?p=5686
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Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
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Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Colpa d’équipe: a ciascuno la sua http://newmicro.altervista.org/?p=2889

Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione Penale, Sezione IV – Sentenza n. 32477 / 2019 (PDF)

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Francesco Bondanini

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