Blog

Iscrizione all’Albo professionale a carico del datore di lavoro

Posted by:

Iscrizione all’Albo professionale a carico del datore di lavoro
(Last Updated On: 4 agosto 2019)

Iprimi sono stati gli avvocati. Proprio agli avvocati, infatti, il Consiglio di Stato nel 2015 aveva riconosciuto il pagamento della tassa di iscrizione all’albo come carico del datore di lavoro, prendendo in considerazione l’esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione a motivo di tale riconoscimento.

Con una sentenza dell’11 luglio 2019, il Tribunale del Lavoro di Pordenone ha riconosciuto anche agli infermieri tale prerogativa. Il dispositivo della sentenza del TAR ha evidenziato come i ricorrenti siano tutti dipendenti pubblici (tenuti all’iscrizione all’albo professionale) e, di conseguenza, che il costo relativo gravi in capo all’azienda sanitaria pubblica.

Gli infermieri che hanno presentato il ricorso (214, dell’AAS 5 – Azienda per l’assistenza sanitaria del Friuli Occidentale), vedono riconosciuto il diritto in questione: un importante passo in avanti per l’intera categoria professionale. I ricorrenti sono tutti dipendenti pubblici, tenuti all’iscrizione all’albo professionale e quindi il costo di tale iscrizione appare giusto che gravi in capo all’azienda sanitaria pubblica. Il ricorso è stato promosso da Nursind, con il suo dirigente nazionale Gianluca Altavilla.

Con questa sentenza, si è dimostrato che l’infermiere ha un contratto di esclusività (al pari di un avvocato) con la Pubblica amministrazione. L’estensione di tale diritto alle altre categorie di sanitari nelle aziende pubbliche, sembrerebbe una conseguenza logica.

La sentenza del TAR di Pordenone, se verrà confermata da un sovrapponibile parere della Cassazione, è destinata a modificare l’organizzazione sanitaria per diversi motivi: i principali sono legati all’organizzazione del lavoro all’interno delle strutture sanitarie. per l’inevitabile estensione, ad altre professioni sanitarie, del nuovo concetto di albo multi-professione.

La sentenza sembra affermare un principio generale, valido per tutti i professionisti-dipendenti in esclusività di rapporto e non soltanto per gli avvocati, delle strutture sanitarie pubbliche. Si tratta di un riconoscimento importante, dal momento che l’attuale quadro normativo sulla libera professione prevede la possibilità di esercizio esclusivamente in capo ai medici delle strutture sanitarie pubbliche, configurando per la categoria infermieristica, invece, un contratto di esclusività.

Ma la sentenza del Tar potrebbe modificare anche un altro aspetto dell’organizzazione sanitaria: qual è la veste giuridica dei medici che non scelgono di attivare la libera professione ? E poi: le Aziende, in associazione o alternativa all’iscrizione all’albo professionale, possono (o devono) consentire la “libera professione” anche alle altre figure sanitarie ?

Bisogna aspettare di leggere nel dettaglio le motivazioni della sentenza (non ancora pubblicata), ma il fatto che questa istanza sia stata accolta è senza dubbio di buon auspicio. Lo è soprattutto in vista del pronunciamento della Cassazione su una causa simile, dato il respingimento di un precedente ricorso.

BIBLIOWEB:

Tribunale del Lavoro di Pordenone Sentenza 116/2019 pubblicata l’11/07/2019 RG n. 604/2017 (in PDF allegato)
Pareri di Garanti http://newmicro.altervista.org/?p=5494
Ordine Multiprofessione: pronti via! http://newmicro.altervista.org/?p=4489
Arriva il nuovo ordine multi “professione” http://newmicro.altervista.org/?p=3868

 Tribunale del Lavoro di Pordenone – Sentenza 116/2019 pubblicata il 11/07/2019 (PDF)

Un Click per Leggere

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Sergio Galmarini

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni