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Medici: no perizia, no condanna

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Medici: no perizia, no condanna
(Last Updated On: 17 luglio 2019)

Le leggi Balduzzi e Gelli-Bianco e le LG

Unmedico (in questo caso un dentista) non è condannabile senza la perizia, che non può essere solo quella di parte. In sintesi è questo il contenuto della sentenza della Cassazione (28102/2019, quarta sezione penale), che ha anche chiarito, per quanto riguarda le linee guida, che le leggi Balduzzi e Gelli-Bianco sono equivalenti nell’attuazione.

Il fatto.  Il dentista, ricorrente contro la condanna ricevuta in Corte di Appello, secondo l’articolo 590 del codice penale (lesioni colpose), lamentava l’interpretazione data dell’intervento di estrazione di un elemento dentario nei confronti di una paziente, omettendo ulteriori approfondimenti radiografici per una più accurata definizione dell’anatomia del sito operatorio.

Per i Giudici d’Appello, nonostante l’orto-pantomografia avesse evidenziato stretti rapporti di contiguità tra l’apparato radicolare del dente e le strutture del canale mandibolare, il dentista  aveva proceduto ad una immotivata ed estesa demolizione del tessuto osseo corticale, linguale e vestibolare (nella regione dell’elemento 38), interessando in profondità il canale mandibolare, struttura che alloggia il nervo alveolare inferiore, provocando nella paziente la lesione irreversibile del nervo linguale.

La sentenza. Secondo la Cassazione però, non si può condannare un medico per lesioni personali al paziente senza disporre una perizia che, in questo caso, era solo quella di parte civile. O quanto meno non si può dichiarare colpevole il sanitario, quando l’unico supporto scientifico è  la consulenza e non viene spiegato, dal  giudice, il motivo per cui ritiene quei rilievi esaustivi ed incontrovertibili.

La condanna deve esserci se il paziente subisce una lesione irreversibile a un nervo della lingua, dopo l’estrazione di un dente, ma (attenzione!) va disposta la perizia, ogni volta che servono competenze che esulano dal patrimonio di conoscenze dell’uomo medio.

Il giudice non può sostituirsi agli esperti, ignorando ogni contributo conoscitivo tecnico-scientifico, che solo il perito può esprimere. Secondo la sentenza “…il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, il quale dovrà però valutare l’autorità riconosciuta dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza. Dovrà anche motivare se gli enunciati, che vengono proposti, possano trovare comune accettazione nell’ambito della comunità scientifica”.

In aggiunta, sempre secondo la Cassazione, è impossibile ignorare che in tema di responsabilità medica (rispetto ad un fatto compiuto nel 2011) si sono succeduti il decreto Balduzzi e la legge Gelli-Bianco, entrambi più favorevoli alla disciplina previgente. Nell’ambito della colpa da imperizia durante la fase attuativa delle linee guida, le leggi devono ritenersi equivalenti in caso di errore determinato da colpa lieve: tutte e due le disposizioni legali infatti giungono ad un verdetto liberatorio per il medico.

Altro appunto alla sentenza della Corte di Appello è che non tiene conto del “favor rei” riconducibile alle leggi Balduzzi e Gelli-Bianco. Queste, secondo la Cassazione, si equivalgono per quanto riguarda la fase attuativa di quanto disposto nelle linee guida. Entrambe differenziano l’errore determinato da colpa lieve, che è esente da responsabilità in un caso e, nell’altro, oggetto di causa di non punibilità, per l’articolo 590 sexies del codice penale introdotto dalla Gelli-Bianco.

La Cassazione conclude rinviando la sentenza per un nuovo esame alla Corte d’Appello, che dovrà stabilire: “se l’atto medico sub costituisse, all’epoca in cui è stata posta in essere la condotta, oggetto di linee-guida; cosa queste ultime prescrivessero; in mancanza, se vi fossero, al riguardo, buone-pratiche clinico assistenziali; se l’imputato si sia determinato sulla base di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto; nell’affermativa, se l’imputato si sia attenuto ad esse o meno; se sia configurabile, nel suo operato, una colpa; se quest’ultima sia da considerarsi lieve o grave”.

Sotto quest’ultimo profilo è utile richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, “…al fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, possono essere utilizzati i seguenti parametri:

a) la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi;

b) la misura del rimprovero personale, sulla base delle specifiche condizioni dell’agente;

c) la motivazione della condotta;

d) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa”.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza  del  21 marzo 2019, n. 28102  (in PDF allegato)
Nei Giudizi la statistica non basta  http://newmicro.altervista.org/?p=5892
Cassazione: colpa lieve & irresponsabile http://newmicro.altervista.org/?p=5686
Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
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Linee Guida e Buone Pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
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Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996

 Corte di Cassazione, sez. IV Penale – Sentenza  del  21 marzo 2019, n. 28102 (PDF)

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Francesco Bondanini

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