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Infermiere di garanzia

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Infermiere di garanzia
(Last Updated On: 30 maggio 2019)

Infermieri e medici correi se la somministrazione del farmaco è sbagliata

Con la sentenza 20270/2019 la Cassazione (IV sezione penale) chiarisce le responsabilità di chi prescrive la terapia, del rapporto medico infermiere e dei relativi compiti. L’infermiere che somministra un farmaco, non può eseguire pedissequamente ciò che è scritto sulla prescrizione: se si rende conto che il dosaggio è sbagliato, deve interpellare il medico. In pratica deve collaborare, segnalando eventuali anomalie, se in grado di riscontrarle.

Nella sentenza viene anche chiarito che il medico deve essere strutturato nel reparto interessato, non può essere uno specializzando, per definizione “non in possesso” di tutte le informazioni necessarie a comprendere e, in caso, correggere l’errore.

Il fatto. L’errata somministrazione di un farmaco antiblastico aveva provocato la morte di una paziente, affetta da linfoma di Hodgkin. Durante la chemioterapia, era stata somministrata, per errore di trascrittura sul foglio di prescrizione interna, una dose di 90 mg di farmaco antiblastico anziché dei 9 mg dovuti, sulla base alla superficie corporea della paziente e già utilizzati in precedenza, con successo.

La sentenza. La Cassazione conferma che il compito di somministrazione dei farmaci (negli ospedali) è affidato agli infermieri, che vi adempiono attenendosi alle prescrizioni fatte dai medici.   Non è un atto meccanicistico ma collaborativo, tra medico e infermiere. Quest’ultimo non può intervenire sulle scelte terapeutiche del medico ma è tenuto, in ogni caso, a richiamare l’attenzione su errori che sia in grado di notare. Può e deve chiarire i suoi eventuali dubbi sulla congruità o la pertinenza della terapia.

La Cassazione riconosce all’infermiere  un ruolo di garanzia, nella terapia farmacologica, limitato al confronto con il medico (che invece deve scegliere la cura migliore, per il paziente). Ed è obbligo dell’infermiere la “segnalazione di anomalie che egli sia in grado di riscontrare o di eventuali incompatibilità fra farmaci o fra la patologia ed il farmaco da somministrare o fra particolari condizioni (per es. allergie annotate in cartella o a sua conoscenza) e la cura prevista“.

L’infermiera somministratrice del farmaco si era confrontata con un medico specializzando: la Cassazione specifica che l’infermiere, per sciogliere dei nodi relativi al dosaggio dei farmaci, deve confrontarsi solo con medici cosiddetti strutturati (non con gli altri operanti dei reparti, anche se dotati di autonomia di intervento). Prima e dopo la vicenda, erano intervenuti anche altri colleghi dei due professionisti, senza risolvere l’errore (anch’essi imputabili, secondo i giudici).

 “L’evento letale era stato determinato da un gravissimo errore dell’anestesista”, qualificato dalla Corte “rischio nuovo e drammaticamente incommensurabile“, rispetto a quello “…innescato dalla prima condotta”.  Si tratta di un principio ribadito anche di recente, secondo cui, in tema di reati colposi omissivi impropri, l’effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante, rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.

Nell’ipotesi in esame il rischio garantito da colui che compila la diaria della cartella clinica (indicando la dose del farmaco da somministrare), è quello relativo alla tutela del paziente da errori posologici, che possano influenzare la salute e l’efficacia della cura. Cosa non avvenuta.

La Cassazione fa anche riferimento alla normativa che regola la professione di infermiere, sottolineando la “pluralità di disposizioni di natura legislativa e regolamentare che ne hanno profondamente mutato la natura, disegnando l’autonomia operativa propria, tipica della figura professionale”. Per la sentenza risulta “..chiaro tuttavia, che la prescrizione dei farmaci resta al di fuori delle competenze infermieristiche e che il ruolo di garanzia, che compete all’infermiere nella ‘sfera’ della terapia farmacologica, si limita al ‘confronto’ con il medico cui è demandata la scelta della cura”.

Il contesto, descritto dalla sentenza, delinea un vero e proprio “sfascio organizzativo”, la cui entità ha portato (dopo ispezione), alla chiusura del reparto di oncologia, dovendo “….riversarsi sul giudizio relativo alla sanzione penale, irrogata per il reato colposo, essendo detto quadro quello in cui si maturarono la negligenza e l’imperizia dei medici coinvolti, certamente favorite dalla più generale negligenza connotante l’assenza di adeguamento dell’unità operativa agli standard di sicurezza necessari, ragione per la quale si giunse alla temporanea sospensione dell’attività”.

Tutti gli attori intervenienti nella formulazione, nella comunicazione e nell’approntamento del farmaco da somministrare, sono condizioni incidenti sul grado di “rimproverabilità” della condotta, che non possono venire ‘tout court’ ignorate, nella determinazione della pena per il  reato colposo.

Rimane la definizione del ruolo di garanzia dell’infermiere, “…una figura professionale che, per le competenze che le sono affidate, assume una specifica e autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente, nella salvaguardia della salute, della cura e dell’assistenza, il cui limite è l’atto medico..”, al fine non di sindacare l’operato del medico, bensì per richiamarne l’attenzione su errori percepiti.

Possiamo sintetizzare che, per chi lavora in équipe, gli “uni” son tenuti a controllare la bontà delle scelte degli “altri”.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza 20270/2019 (vedi PDF allegato)
Il ritardo è colpevole http://newmicro.altervista.org/?p=5451
Cassazione: colpa grave e colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
Linee Guida e Buone Pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
La responsabilità in caso di errore è di tutta l’équipe http://newmicro.altervista.org/?p=3527
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Colpa d’équipe: a ciascuno la sua http://newmicro.altervista.org/?p=2889
Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza 20270/2019 (PDF)

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Francesco Bondanini

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