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Vestirsi è un pò curare

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Vestirsi è un pò curare
(Last Updated On: 21 marzo 2019)

Tempi di vestizione / svestizione e passaggi di Consegna

Introdurre il cambiamento, quando le modifiche costano, è considerato un problema aziendale e di conseguenza molte Strutture Sanitarie tendono a negare tali necessità, per motivi economici. Anche nella vicenda trattata dalla Corte di Cassazione sul “tempo di vestizione”, all’inizio ed al termine del turno di lavoro, emerge tale visione aziendale.

La motivazione si basa sul principio del pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario, per le quali si chiede il relativo compenso, devono essere preventivamente autorizzate. Per anni molti infermieri si sono dovuti cambiare prima e dopo l’effettivo orario di turno di lavoro, in molte strutture sanitarie.

Tale interpretazione, almeno per il “tempo tuta”, è errata. Il tempo di vestizione, con cambio turno, va sempre retribuito. La Cassazione lo ha ulteriormente ribadito con l’ordinanza 3901 dell’11 febbraio 2019 (che ha annullato le sentenza, di segno opposto, del Tribunale e della Corte d’Appello) ricordando che sul tema si era già espressa, con eguale direttiva, nel 2017.

Il fatto. Cinque infermieri dipendenti ospedalieri avevano fatto ricorso contro l’Ausl, chiedendo la condanna al pagamento del compenso, a titolo di indennità per lavoro straordinario, per il tempo occorrente per la vestizione. Il tempo anticipato (15 minuti) rispetto all’inizio del turno e per il passaggio di consegne al personale del turno montante, al termine dello stesso (15 minuti).

La Corte d’Appello (confermando la sentenza del Tribunale)  aveva rigettato la domanda relativa al riconoscimento dello straordinario per il passaggio di consegne a fine turno, dato che gli infermieri non avevano provato che il dirigente del servizio infermieristico o gli organi competenti dell’Ausl, avessero concesso l’autorizzazione. Nessun ordine era stato diramato da parte dei superiori e non esisteva, presso l’Ausl, una regolamentazione dei tempi di “vestizione” del personale.

La sentenza. La Cassazione ha invece deciso di rinviare il tutto alla Corte d’Appello (in diversa composizione) perché “…questa Corte ha già deciso sull’oggetto della presente controversia, pronunciando il seguente principio di diritto: ‘In materia di orario di lavoro, nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto’ (Cass. n.12935 del 2018; Cass.27799 del 2017)”

Per completezza, deve essere detto che il diritto alla retribuzione di questo tempo, se dovuto, si prescrive nel termine di cinque anni. L’interpretazione della Cassazione è stata subito recepita dal Tribunale del Lavoro di Milano, che ha accolto il ricorso di tre infermieri e (con sentenza 116/2019) condannato l’Asst lombarda a risarcire loro la retribuzione dovuta, tra il 2011 ed il 2015, a compensazione del tempo utilizzato per la “vestizione”.

Richiamando una pronuncia della Cassazione (7738/2018), i giudici hanno infatti confermato come l’infermiere sia obbligato ad indossare la divisa e come questo, per ragioni di sicurezza, debba necessariamente avvenire nei locali aziendali. Una particolarità che fa rientrare il lavoro degli infermieri, o degli operatori sanitari, tra quelli in cui i tempi di vestizione devono essere retribuiti

Dal 2018 il tempo di vestizione è entrato a far parte anche del CCNL – Comparto Sanità (più precisamente nei comma 11 e 12 dell’Art. 27). Il tempo è stato stabilito in otto minuti, per indossare la divisa di lavoro, di sette minuti per dismettere gli indumenti da lavoro e in 15 minuti per effettuare il passaggio di consegne.

Gli Uffici del Personale, nelle strutture sanitarie, trovano così “chiarito definitivamente” il problema.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, ordinanza 3901/2019 (PDF allegato)
Tribunale Ordinario di Milano, sezione Lavoro, sentenza 116/2019 (PDF allegato)
Divisa di Lavoro http://newmicro.altervista.org/?p=3578

 Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, ordinanza 3901/2019 / Tribunale Ordinario di Milano, sezione Lavoro, sentenza 116/2019 (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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