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Cassazione: colpa grave e colpa lieve

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Cassazione: colpa grave e colpa lieve
(Last Updated On: 8 marzo 2019)

Le linee guida come metro di legittimità

Per la Cassazione il sistema delle linee-guida dà, al medico, la legittimità ad essere giudicato sulla loro base. La responsabilità medica e l’adesione alle linee guida, sono fondamentali nel giudizio di responsabilità, così come è ancora attuale e valida la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per imperizia nella fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, riferite ed adeguate al caso. I giudici, con la sentenza 412/2019 della IV sezione penale, hanno valutato la colpa lieve per imperizia esecutiva come idonea a delimitare l’area di non-responsabilità del professionista sanitario.

Il fatto fa riferimento a  tre medici che avrebbero provocato la morte di un paziente, sottoposto ad intervento ortopedico (innesti ossei, con impianti in titanio). Gli imputati non avrebbero praticato una estubazione protetta del paziente (per ridurre al minimo il rischio di spasmi glottidei da risveglio), nonostante l’intervento fosse stato eseguito in anestesia totale e di lunga durata, con apertura della bocca prolungata.

All’insorgenza degli spasmi glottidei, i sanitari non avevano praticato una tracheotomia chirurgica corretta, ma solo una incisione alla base dell’epiglottide, inidonea (perché a monte della sede del fenomeno ostruttivo), provocando la morte del paziente per asfissia (intervenuta durante il trasporto in ambulanza, dalla clinica al Pronto soccorso dell’Ospedale).

La sentenza ha ricordato prima di tutto che è ancora attuale e valida la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per imperizia nella fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso. In buona sostanza, la colpa lieve per imperizia esecutiva (in determinate situazioni), può delimitare l’area di irresponsabilità del professionista sanitario.

La Corte ha nuovamente ribadito che le linee guida (LG) rappresentano un utile parametro per orientare le decisioni terapeutiche e costituiscono, al contempo, un sapere scientifico e tecnologico codificato:  proprio su questa base l’articolo 5, della legge 24/2017, ha regolato i meccanismi di esercizio delle professioni sanitarie, costituendo un “sistema istituzionale, pubblicistico, di regolazione dell’attività sanitaria, che ne assicuri lo svolgimento in modo uniforme, appropriato, conforme ad evidenze scientifiche controllate”.

La legge 24/2017 ha imposto al professionista sanitario di attenersi alle raccomandazioni contenute nelle LG (con gli adattamenti al caso concreto). Ma ciò  dà anche al sanitario “la legittima, coerente pretesa di veder giudicato il proprio comportamento, alla stregua delle medesime direttive impostegli“.

Per il giudice di merito, il sapere scientifico  costituisce uno strumento indispensabile e “deve rilevarsi che, non di rado, la soluzione del caso posto all’attenzione del giudicante, nei processi ove assume rilievo l’impiego della prova scientifica, viene a dipendere dall’affidabilità delle informazioni che, attraverso l’indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo”.

La sentenza della Cassazione sottolinea che “la distinzione tra culpa levis e culpa lata aveva acquisito una nuova considerazione alla luce della disposizione, in tema di responsabilità sanitaria, che era contenuta nell’oggi abrogato art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove era tra l’altro stabilito: ‘L’esercente’ la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve’”. Quindi, la novella del 2012 aveva escluso la rilevanza penale della colpa lieve.

“In particolare – si legge ancora nella sentenza -  si era evidenziato che la norma aveva dato luogo ad una abolitio criminis, parziale, degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l’area penalmente rilevante individuata dalle predette norme incriminatrici, alla sola colpa grave. Alle linee guida accreditate deve assegnarsi valenza di direttiva scientifica per l’esercente le professioni sanitarie; l’ osservarle costituisce uno ‘scudo protettivo’ contro istanze punitive non giustificate.

La sentenza chiarisce che “la legge 24/2017 regola specificamente le modalità di esercizio delle professioni sanitarie, muovendo da tale alveo interpretativo. La norma stabilisce che “..gli esercenti le professioni sanitarie …. si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida accreditate, espresse cioè da istituzioni individuate dal ministero della Salute”.

Le LG vengono sottoposte a verifica dell’Istituto Superiore di Sanità in ordine alla conformità a standard predefiniti ed alla rilevanza delle evidenze scientifiche, poste a supporto delle raccomandazioni (SNLG). In mancanza di tali indicazioni, i professionisti sono tenuti alle buone pratiche clinico-assistenziali.

La Legge Gelli, con scelta sovrana, ha ritenuto di limitare l’innovazione alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla sfera dell’imperizia. Sono così state troncate, per il futuro, le incertezze verificatesi nelle prassi, anche quella di legittimità, in ordine all’applicabilità della legge n. 189/2012 (Balduzzi) alle LG la cui inosservanza conduce ad un giudizio, non di insipienza tecnico-scientifica (imperizia), ma di trascuratezza e quindi di negligenza. L’art. 590 sexies codice penale, si applica solo quando sia stata elevata o possa essere elevata imputazione di colpa per imperizia.

In base a questi principi la suprema corte (sentenza 412/2019) ha annullato le condanne penali, di primo e secondo grado, perché prescritte, ma anche quelle civili, relative ai tre medici accusati di omicidio colposo per il decesso del paziente.

BIBILIOWEB:

Corte di Cassazione, IV sezione penale, ordinanza 412/2019 (in PDF allegato)
Il ritardo è colpevole http://newmicro.altervista.org/?p=5451
Linee Guida e Buone pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
La responsabilità in caso di errore è di tutta l’équipe http://newmicro.altervista.org/?p=3527
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Colpa d’équipe: a ciascuno la sua http://newmicro.altervista.org/?p=2889
Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione, IV sezione penale, Sentenza 412/2019 (PDF)

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Francesco Bondanini

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