Blog

Disabilità & Diritti

Posted by:

Disabilità & Diritti
(Last Updated On: 22 gennaio 2019)

congedo straordinario anche per il figlio non convivente

Mondo e Società cambiano nel tempo, le leggi a loro volta si adeguano alle nuove condizioni. L’handicap è una situazione su cui possiamo misurare la civiltà e la qualità delle cure, di una società. Considerare favorevolmente chi dei disabili si occupa è alla base di una visione premiante del problema, riconosciuta favorevolmente dallo “stato sociale”, con appositi benefici.

La Corte Costituzionale ha ribadito la “ragion d’essere” del congedo straordinario.  Risponde all’esigenza di assicurare la cura della persona disabile, nell’ambito della famiglia e della comunità  a cui appartiene: esprime i valori della solidarietà familiare e rappresenta la tutela della salute, anche per il disabile, allo scopo di promuovere, nel modo più efficace, l’integrazione sociale.

Anche il figlio non convivente ha diritto al congedo straordinario, per assistere il genitore gravemente disabile, in mancanza di tutti gli altri famigliari legittimati a godere del beneficio.  È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 232, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, là dove non prevedeva, appunto, questo beneficio anche per il figlio non convivente per l’assistenza del padre.

La convivenza con il disabile era fino a ieri il “prerequisito obbligato” per chiedere il beneficio. Secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge, del beneficio usufruiva anzitutto il coniuge convivente, in seconda battuta il padre e la madre (anche adottivi), quindi i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi e da ultimo i parenti o gli affini, entro il terzo grado, sempre conviventi.

Questo requisito rischiava di pregiudicare il disabile, nel caso specifico il padre, in mancanza di famigliari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e per la presenza di  un solo figlio, all’origine non convivente, ma pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza. La considerazione che ha guidato la Corte Costituzionale è che anche queste situazioni sono ugualmente meritevoli di adeguata protezione,

“…Riflettono i mutamenti intervenuti nei rapporti personali e le trasformazioni che investono la famiglia, non sempre tenuta insieme da un rapporto di prossimità quotidiana, ma non per questo meno solida, nel suo impianto solidaristico“. Il requisito della precedente convivenza non può dunque “assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro famigliare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico“.

La Corte ha precisato che il figlio, dopo aver conseguito il congedo straordinario, ha l’obbligo di instaurare una convivenza, che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa. Rimane quindi la convivenza con il disabile, ma senza l’obbligo al momento della richiesta del beneficio.

BIBLIOWEB:

Corte Costituzionale, sentenza n. 232   - Illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo   2001, n. 151 (in PDF allegato)
N. 158 SENTENZA 23 maggio – 13 luglio 2018. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Maternità e infanzia – Indennità giornaliera di maternità – Condizioni – Intervallo di sessanta giorni, tra la sospensione del rapporto di lavoro e l’inizio del periodo di congedo di maternita’ – Deroghe – Assenza per congedo straordinario, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata.- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 24, comma 3. – (T-180158) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.29 del 18-7-2018) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/18/T-180158/s1
Sito Corte Costituzionale https://www.cortecostituzionale.it/actionCollegio.do

 Corte Costituzionale, sentenza n. 232   - Illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo   2001, n. 151 - 2018 (PDF)

Un Click per Leggere

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Francesco Bondanini

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni