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C’è chi dice di no (Cassazione)

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C’è chi dice di no (Cassazione)
(Last Updated On: 24 dicembre 2018)

Azienda condannata chiama in causa anche il medico coinvolto. Ecco perché

LaCorte d’appello prima e la Cassazione poi (sentenza 30601/2018) hanno respinto il ricorso di un’azienda sanitaria che, dopo essere stata condannata, ha chiamato in giudizio, per l’intervento non riuscito, il medico che l’aveva eseguito. L’estensione automatica del giudizio nei confronti del medico sarebbe scattata se l’Azienda Ospedaliera non l’avesse chiamato” a garanzia”, ma indicandolo come unico vero responsabile del danno.

L’azienda sanitaria è stata chiamata in causa, per danni, da un paziente che aveva riportato postumi invalidanti (paralisi del nervo facciale destro), dopo un intervento chirurgico per asportazione di una cisti parotidea. Sempre l’azienda sanitaria ha chiamato in giudizio, per l’intervento non riuscito, il medico che l’aveva eseguito. Ma la Corte d’appello prima e la Cassazione poi hanno respinto il ricorso dell’azienda sanitaria, considerata dai giudici l’unica a poter essere chiamata in giudizio.

Secondo la Cassazione (sentenza 30601/2018), non si determina un ”litisconsorzio necessario” che rende illegittima la decisione, senza il coinvolgimento di tutte le parti necessarie alla definizione della causa. Ma si tratta di litisconsorzio facoltativo (originario o successivo), se il datore di lavoro (la Asl), primo responsabile verso l’utente dei danni per il “cattivo servizio”, chiama in causa il medico (terzo) a garanzia dell’obbligazione di risarcire il danno. Il principio è che se l’azienda sanitaria chiama in giudizio il medico, non scatta automaticamente l’estensione dell’azione giudiziale del danneggiato anche al terzo, cioè al medico a cui è ascrivibile l’errore (il chiamante chiede l’accertamento e anche l’adempimento).

La vicenda dei rapporti processuali tra le tre parti del giudizio, esaminata dalle Sezioni Unite, chiarisce come la natura ‘propria’ o ‘impropria’ della garanzia risulti indifferente esclusivamente ai fini indicati (estensione al terzo degli effetti dell’accertamento del rapporto principale; legittimazione del terzo alla impugnazione dei capi di sentenza relativi al rapporto principale; estensione della impugnazione effettuata dal solo garante o dal solo garantito anche al litisconsorte necessario processuale), non essendo dirimenti le osservazione propedeutiche, svolte in via di premessa generale nella medesima sentenza.

La predetta distinzione non trova riscontro negli artt. 32,106 e 108 codice di procedura civile, atteso che  tali norme concernono aspetti processuali peculiari (competenza; potere di chiamata; estromissione  del  garantito). Dunque non consentono di risolvere affatto, come vorrebbe invece l’A.O. ricorrente, la diversa questione della “automatica estensione” della domanda risarcitoria.

La chiamata effettuata al solo fine della indicazione del terzo (esclusivo) responsabile, che determina una posizione processuale del terzo oggettivamente incompatibile con quella del convenuto (ponendosi in termini di alternatività), in quanto l’accertamento della responsabilità dell’uno esclude quella dell’altro (aut-aut), ipotesi alla quale si applica la regola della estensione automatica della domanda, atteso che in tal caso l’originario oggetto del giudizio non viene ad essere modificato, rimanendo unico l’accertamento del rapporto principale, non essendo fatto valere nei confronti del convenuto “o” del terzo chiamato un distinto titolo di responsabilità.

L’estensione al terzo (il medico) non scatta soprattutto nel caso in cui, come in questa fattispecie,  lo stesso giudice di merito ha definito la chiamata della Asl contro il proprio medico, come “azione di regresso verso il coobligato solidale”. Secondo i giudici è sufficiente, per l’esercizio del diritto a ottenere un risarcimento di danni, anche la causa promossa contro solo uno dei coobligati (in questo caso l’Asl). La Cassazione fa notare che la stessa azienda sanitaria non ha contestato la propria legittimazione passiva nei confronti del cittadino, danneggiato dal cattivo servizio reso al suo interno. Per la cassazione l’atto  di  chiamata  di  causa:

a)  non  conteneva alcuna  indicazione  del  terzo  quale  esclusivo  soggetto  tenuto  a  rispondere,  nell’ambito del rapporto sostanziale,  dedotto  in giudizio,  alla  pretesa risarcitoria  dell’ attore,  venendo a  veicolare  l’atto  di  chiamata  soltanto  la  domanda  riconvenzionale  di  ” regresso” proposta dalla Azienda, in via meramente subordinata, nei confronti del terzo, sulla prospettazione di una  eventuale  responsabilità  solidale;

b)  la indicata  prospettazione di un concorso del terzo nella produzione del danno, escludeva la configurabilità di una situazione di ” incompatibilità o  alternatività”, tra l’Azienda e il medico, nell’accertamento della responsabilità, tale da implicare necessariamente una estensione della domanda attorea al terzo.

Di conseguenza, conclude la sentenza della Cassazione, “il ricorrente non ha adempiuto a tali condizioni e la censura deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità”. Con “buona pace” del medico, una volta tanto.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Civile Sezione 3°- Sentenza 30601/2018 depositata il 27 novembre 2018 (in PDF allegato)
Quando scatta la colpa medica  http://newmicro.altervista.org/?p=4017
Responsabilità professionale: la legge c’è http://newmicro.altervista.org/?p=2450
Il Contenzioso in Campo Sanitario nel 2015 http://newmicro.altervista.org/?p=1086

 Corte di Cassazione Civile – Sezione 3°- Sentenza 30601/2018   (PDF)

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Francesco Bondanini

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