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Cassazione: la Terapia Anticoagulante è Salvavita

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Cassazione: la Terapia Anticoagulante è Salvavita
(Last Updated On: 20 ottobre 2018)

Condannato per omicidio colposo un medico che aveva sospeso una terapia salvavita

Non ci stupisce sentire che la Terapia anticoagulante sia da considerarsi terapia “salvavita”, lo troviamo ripetuto in tantissime linee guida, in ambito sanitario. Semmai ci sorprende che qualcuno non ne sia sufficientemente convinto. Come nel caso del medico al quale la Cassazione (quarta sezione penale, sentenza 40923/2018) ha confermato la condanna per omicidio colposo (con le attenutati generiche, ad un anno di reclusione) ed al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili

La colpa è presto detta: il medico ospedaliero non ha proseguito la somministrazione, nelle dosi indicate di antitrombolitici, al paziente cardiopatico, operato a livello gastrico e deceduto per embolia polmonare massiva (conseguente a trombosi venosa profonda, dell’arto inferiore destro), nonostante il rischio di sviluppare una trombosi, da parte del paziente, fosse alto-altissimo.

Il soggetto non era un caso semplice: già sottoposto a un intervento chirurgico al cuore, ricoverato dopo circa un mese con diagnosi di accettazione di sincope in cardiomiopatia ipertrofica, nel  reparto di medicina dello stesso ospedale veniva esclusa l’origine cardiopatica della sincope ed evidenziata un’ulcera duodenale stenosante, in fase attiva. Richiesta la consulenza chirurgica, il paziente era trasferito presso il reparto di chirurgia generale dello stesso nosocomio, con la diagnosi di stenosi pilorica (in paziente con cardiomiopatia dilatativa ipertrofica non ostruttiva), in   associazione con trombofilia.

Subentrato un episodio settico pochi giorni dopo, il paziente era trattato con antibiotici e quindi sottoposto ad intervento di gastroresezione (Billroth II e anastomosi al piede dell’ansa secondo Braun). Intervento eseguito, tra gli altri, dal medico condannato in qualità di aiuto. Due giorni dopo circa, il paziente accusava algie all’arto inferiore destro. Nella notte gli veniva praticata terapia antalgica dall’infermiere di turno, su indicazione del medico reperibile (sempre lo stesso, poi condannato).

Veniva diagnosticata una flebite (da un altro sanitario): il primario disponeva il trasferimento presso altro ospedale, per una visita specialistica. Lo stesso giorno, rientrato nel primo ospedale, il paziente era sistemato su una barella per oltre cinque ore, poi spostato su un letto mobile. Trasportato presso il servizio TAC, poco dopo decedeva per l’embolia polmonare, con diagnosi secondarie di trombosi embolica dell’arto inferiore destro e stenosi pilorica.

Per quanto riguarda il nesso causale, secondo la Cassazione occorre sinteticamente richiamare i principi pacifici in tema di causalità omissiva. In questo caso, sottolinea che “alcun dubbio” può essere avanzato circa la sussistenza del nesso causale, fra l’omissione contestata al medico ed il successivo decesso della persona offesa.

L’omissione della terapia antitrombotica – sottolinea la Cassazione – anche e soprattutto in vista dello svolgimento dell’intervento chirurgico cui l’imputato avrebbe preso parte, risulta senza ombra di dubbio addebitabile al medico, tanto più se si considera che era stato proprio lui a prendere in carico il paziente e ad averlo in cura, già precedentemente. Non è infatti seriamente sostenibile che la semplice programmazione di due interventi chirurgici (peraltro della durata rispettivamente di 40 minuti e di un’ora e un quarto) nell’arco della stessa giornata, possa considerarsi emergenza, essendo evenienza assolutamente ordinaria, nella gestione di reparti chirurgici”.

Al contrario, il medico avrebbe avuto tutto il tempo, dopo gli interventi, di controllare adeguatamente il paziente e rendersi conto dell’errore commesso. Nessun dubbio quindi: anche per la Cassazione la terapia anticoagulante è salvavita !

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 40923/2018 (in PDF allegato)
Valutare prima d’operare   http://newmicro.altervista.org/?p=4651
Quando scatta la colpa medica   http://newmicro.altervista.org/?p=4017
Colpa d’équipe a ciascuno la sua http://newmicro.altervista.org/?p=2889

 Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 40923/2018 (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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