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Valutare prima di operare

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Valutare prima di operare
(Last Updated On: 25 agosto 2018)

Cassazione ribadisce responsabilità d’équipe e della struttura

Sia la Cassazione Civile che quella Penale si sono occupati nuovamente della Responsabilità d’équipe, con due sentenze che hanno ulteriormente chiarito aspetti giurisprudenziali in merito. Secondo la Cassazione, ciascun componente di una équipe chirurgica è tenuto a  controllare (obblighi di diligenza)  la cartella clinica del paziente, prima dell’operazione ed a valutare tutti di dati utili a verificare, se la scelta di intervenire, è corretta e compatibile con le condizioni di salute del paziente.

Se i medici non provvedono alla verifica delle condizioni generali del paziente e l’intervento va male, e l’intervento chirurgico non era urgente, non importa chi ha svolto bene i suoi compiti: tutti sono responsabili perché, data la non necessità e la mancanza di accertamenti preventivi, il comportamento sanitario è stato “imprudente”.  Lo ha stabilito (sentenza n. 2060, 2018) la Corte di cassazione Civile chiudendo il caso di una donna operata (nel 1994)  e morta l’anno seguente, senza essersi mai ripresa. I giudici ripercorrono i principi più importanti in tema di responsabilità medica, fornendo precisazioni sul ruolo dell’aiuto in sala operatoria.

L’obbligo grava su tutti, a prescindere dal fatto che il sanitario si trovi “in posizione sovra o sottordinata”, con la conseguenza che non è possibile affermare che il componente dell’équipe (Aiuto ed altri medici), in posizione sottordinata possa limitarsi a svolgere le mansioni che gli sono state affidate, senza prima valutare le condizioni in cui si trova il/la paziente al momento dell’intervento. La paziente in vista dell’intervento era stata sottoposta ad un ingente “auto prelievo”, senza però che i sanitari avessero verificato le ragioni per cui i valori del sangue risultavano alterati. Solo ad intervento concluso si era scoperto che era Hiv+ e che prudenza avrebbe imposto di non fare l’operazione.

Per quanto riguarda i due medici che hanno “direttamente” operato, la responsabilità non deriva da una “errata esecuzione dell’intervento chirurgico”, ma da un “comportamento negligente, di non attenta verifica preliminare delle condizioni fisiche in cui versava la paziente (esami del sangue), che aveva condotto ad una errata scelta clinica, appunto di intervenire chirurgicamente, benché non si trattasse di una operazione necessaria né urgente, su una paziente in condizioni fisiche alterate, provocandole una perdita di chances di sopravvivenza a fronte della patologia dalla quale era già affetta”.

La Cassazione ricorda che l’Aiuto per essere esente da responsabilità deve esprimere, senza formalità, il suo dissenso rispetto all’operazione. Conferma la responsabilità solidale anche della clinica per la morte della paziente, alla quale non era stato riscontrato l’Aids né erano state evidenziate le controindicazioni all’intervento.

La responsabilità della struttura sanitaria non può essere limitata alle “prestazioni alberghiere”, dal momento che col pagamento del corrispettivo nascono anche “obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze”. A prescindere dai rapporti di subordinazione col medico ed anche se la scelta del professionista è stata fatta dal paziente.

In tema di responsabilità sanitaria quindi, in un’équipe la “colpa” è di tutti, perché ognuno deve assicurarsi che l’altro svolga bene il suo dovere. Il singolo professionista che fa parte di un’équipe non può mai essere considerato unico responsabile di un danno al paziente (in questo caso deceduto), ma ogni componente deve controllare che gli altri svolgano bene i propri compiti.

A chiarirlo in questo caso è la Cassazione (IV sezione penale, sentenza 22007/2018) che ha annullato la sentenza della Corte di Appello, che aveva condannato per omicidio colposo solo alcuni componenti dell’équipe. Il Pubblico ministero ha contestato a più sanitari (tre ginecologi, un chirurgo e due anestesisti-rianimatori) l’avere, in cooperazione colposa tra di loro, causato la morte di una paziente sottoposta a taglio cesareo e successiva isterectomia.

Per avere omesso, pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta accreta, di trasfondere plasma fresco per correggere il difetto di coagulazione e per avere ritardato il ricovero della donna in ospedale dotato di reparto di rianimazione, con decesso della donna avvenuto il giorno seguente. La Cassazione nella sentenza sottolinea che, oltre all’attività sincronizzata dei sanitari ovvero per gli ausiliari dei sanitari per un intervento, le azioni si integrano reciprocamente in virtù di un intervento il cui esito deve essere positivo.

La Cassazione inoltre stabilisce che il principio dell’affidamento, non può essere invocato nel caso in cui la condotta colposa del singolo sanitario si esplichi nella inosservanza della legge che regola la sua attività, con la conseguente prevedibilità nonché rilevabilità dell’errore del singolo sanitario. E’ il principio dell’affidamento, che si concretizza nel vigilare le singole azioni dei singoli sanitari e allo stesso tempo vige il principio alla luce del quale ogni singolo sanitario ovvero ausiliario ha l’onere di prestare la propria diligenza sull’azione affidatagli.

Bisogna accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell’equipe (oltre che per le sue specifiche mansioni), nel rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell’altro componente dell’equipe o, viceversa, possa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui.

L’ accertamento che deve essere compiuto, tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Quindi in tema di responsabilità medica, l’obbligo di diligenza, che grava su ciascun componente dell’equipe medica, concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui, che siano evidenti, non settoriali ed in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.

Cassazione Civile e Penale si esprimono di comune accordo: valutare prima d’operare.

BIBLIOWEB:

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n. 2060/2018
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza 22007/2018
La Responsabilità in caso d’errore è di tutta l’équipe   http://newmicro.altervista.org/?p=3527
Colpa d’équipe: a ciascuno la sua http://newmicro.altervista.org/?p=2889

 Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 2060/2018  (PDF)

Un Click per Leggere

 Corte di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza 22007/2018  (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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