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Fentanil classificato

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Fentanil classificato
(Last Updated On: 10 luglio 2018)

Nuovi precursori di droghe inseriti nell’elenco delle sostanze classificate

Con il termine “precursori di droghe” si intende il gruppo di sostanze chimiche (attualmente 32, 19 in Classe 1), che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale sia di sintesi o di semi-sintesi. Queste categorie di precursori consentono la fabbricazione di droghe sintetiche quali amfetamine, ecstasy, LSD, fenciclidina, ecc.

Nel corso degli anni, a livello di organizzazioni governative di tutto il mondo, in primis le Nazioni Unite, hanno posto una crescente attenzione sull’importanza che queste sostanze rivestono nel quadro mondiale di traffico illecito di droghe d’abuso (specie quelle di sintesi) e nel 1988 hanno adottato una Convenzione, contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna 20 dicembre 1988), ratificata dall’Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 328.

Un punto “fermo”, nell’ articolo 12 della Convenzione, è legato alle modalità da osservare per inserire una nuova sostanza nelle Tabelle o eventualmente per escluderla. Fissi i requisiti fondamentali, della sostanza da inserire in Tabella I o II: 1.la sostanza sia frequentemente utilizzata per la produzione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope; 2.tale fabbricazione, in funzione del volume e dell’ampiezza, crei gravi problemi di sanità pubblica o sociali.

In campo sanitario, ne vengono utilizzate “normalmente” in modo del tutto lecito, anche in quantitativi rilevanti, ma sottostanno ad alcune indicazioni di legge. La normativa nazionale è costituita dall’art. 70 del DPR 309/90 (come modificato dal D.L.vo 24 marzo 2011 n.50). La normativa suddivide i precursori, attualmente posti sotto controllo, in quattro categorie/tabelle. 

Dal 7 luglio è in vigore il nuovo Regolamento delegato della Commissione 2018/729 (del 26 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 18 maggio), che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 111/2005 per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate.

Il Regolamento 2018/729 prevede l’inserimento nella “Categoria 1” dei precursori di droghe delle sostanze N-fenetil-4-piperidinone (NPP) e 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP), precursori chimici utilizzati per la sintesi di fentanil e di numerosi analoghi del fentanil. L’utilizzo (immagazzinamento, fabbricazione, produzione, trasformazione, commercio, distribuzione, esportazione, importazione o intermediazione), a qualsiasi titolo, dei precursori di Categoria 1, è subordinato al rilascio di una licenza triennale da parte del Ministero della Salute.

La movimentazione è regolamentata sia per transazioni in ambito comunitario, sia con paesi non comunitari. Gli Istituti Universitari, Enti ed Istituti dello Stato interessati, possono richiedere all’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero una Licenza per uso sperimentale o scientifico di precursori di Categoria 1, con validità triennale.

Sono escluse le farmacie dall’obbligo della licenza triennale, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in Categoria 1, la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamenti.

Tutti gli operatori in possesso di licenza per l’utilizzo a qualsiasi titolo, compresa l’attività di intermediazione e l’uso sperimentale o scientifico, di sostanze classificate in categoria 1, devono inviare annualmente, entro il 15 febbraio all’Ufficio Centrale Stupefacenti, un Rendiconto dei quantitativi di sostanze (classificate in categoria 1) prodotte, acquistate, fornite o utilizzate nel corso dell’anno precedente.

BIBLIOWEB:

Regolamento delegato della Commissione 2018/729   http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=64917&parte=1%20&serie=null
Portale salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sostanzeStupefacenti&menu=precursori

 Elenco delle 19 sostanze comprese nella prima categoria, o categoria 1 (PDF)

Un click per Leggere

 Regolamento Delegato (UE) 2018/729 – G.U. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 18.5.2018 (PDF)

Un click per Leggere

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Sandro Pierdomenico

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