Blog

Il medico interprete e l’obbligo informativo

Posted by:

Il medico interprete e l’obbligo informativo
(Last Updated On: 2 aprile 2018)

Il consenso informato e l’informazione al paziente

Una premessa “indispensabile”, al commento di questa sentenza, è contenuta in due commi dell’Art. 1 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “norme in materia di consenso informato e di disposizioni  anticipate di trattamento”, in vigore dal 31-1-2018. Scorriamoli.

Comma 3. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia  tra paziente e medico che si basa sul consenso  informato,  nel  quale  si incontrano l’autonomia decisionale  del  paziente  e  la  competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione  di  cura,  in  base  alle  rispettive competenze, gli esercenti una professione  sanitaria  che  compongono l’equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il  paziente lo desidera, anche i suoi famigliari o la parte dell’unione  civile  o il convivente, ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

Comma 8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

Ma veniamo alla sentenza 6688/2018 della Cassazione Civile: sottolinea come il ruolo di un’informazione incompleta (così come una informazione assente), danneggi il diritto del paziente. Per contro, una informazione completa deve spiegare le caratteristiche di gravità o di rischio di gravità di ciò che è emerso dagli accertamenti e deve segnalare in modo chiaro per il paziente la presenza di un’eventuale urgenza, prendendo in considerazione il grado di conoscenze scientifiche di questo.

Il fatto riguarda una donna sottoposta, in ospedale, ad un esame eco-mammario che permette all’ecografista di riscontrare formazioni debolmente ipoecogene ed anecogene. Il consiglio conseguente è di effettuare, a completamento diagnostico, una mammografia con consulenza senologica. La paziente quindi esegue una  mammografia:   visti gli esiti, lo  stesso ecografista le consiglia una valutazione chirurgica, con un’eventuale prosecuzione diagnostica. Subito dopo, la signora viene  visitata  dal radiologo, che le suggerisce “un controllo a sei mesi”.

Cinque mesi dopo però, la paziente viene  ricoverata  nella stessa struttura ospedaliera. Diagnosi:  carcinoma  mammario  metastatizzato.  Il tumore la porta a morte in un anno e mezzo. Attribuendo quindi ai due medici “inidonea condotta professionale”, i famigliari chiedono all’Asl il risarcimento dei danni. La condanna (a risarcire il danno “da perdita di chance” e quello morale, dei famigliari) è legata all’effettuazione dei diversi esami, dai quali si evidenziava la malattia, ma senza debita informazione, risultando solo un linguaggio tecnico sulla diagnosi, senza possibilità di adeguata comprensione, da parte della stessa paziente, della gravità del suo stato di salute. 

L’obbligo di una informazione del paziente, da parte del  medico,  caratterizza la professione sanitaria, effettuata  in modo completo e con modalità congrue, dato che il medico ha come oggetto della sua attività un corpo altrui”. La Cassazione (giurisprudenza) ha sviluppato il concetto della necessaria informazione non solo riguardo alla decisione di sottomettersi ai  trattamenti  proposti  dal medico (consenso informato), ma  anche nel caso della  conoscenza  dei risultati diagnostici, dato che costituiscono il presupposto dell’esercizio del diritto di autodeterminazione,  in  ordine a scelte successive della persona-paziente.

L’inadempimento dell’obbligo informativo, può quindi ledere il diritto all’integrità psicofisica e può parimenti incidere sul diritto all’autodeterminazione. L’autodeterminazione oramai struttura precipuamente il rapporto paziente/medico e deve essere tutelata. in modo effettivo  e concreto, anche mediante informazioni trasmesse con modalità adeguate alle caratteristiche della persona che le riceve.

La Cassazione conclude, nel  caso (come quello in oggetto)  nel quale un  medico  effettua  un  esame  diagnostico,  entrando  in diretto  contatto con il paziente, che lo stilare un referto in termini scientifici sul suo risultato non è di per sé adempimento dell’obbligo di informazione, ma adempimento, nella parte conclusiva, dell’obbligo di effettuazione dell’esame. In sostanza, l’informazione che non illustra le caratteristiche di gravità o di rischio di gravità di quanto riscontrato da un esame diagnostico e che non segnala la presenza di un’eventuale urgenza, in modo specifico e ben percepibile dall’interlocutore, lede i diritti del paziente.

Partendo dal presupposto che l’obbligo informativo del medico è presente fin dagli accertamenti diagnostici, i giudici hanno chiarito che questo si adempie traducendo la diagnosi “a livello di conoscenza scientifica del paziente”, sia per quanto riguarda il suo significato intrinseco, sia per i limiti temporali entro i quali sottoporsi a ulteriori accertamenti od a trattamenti terapeutici e non può ridursi ad una “illustrazione tecnica atemporale”.

II danno  subito dal malato terminale, non riguarda il mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto  non ha mai avuto (sotto il  profilo della mera possibilità di ottenerlo), come già chiarito dalla Corte (23846/2008), ma concerne  la  lesione di diritti relativi  a beni  che  il  soggetto già aveva, come il diritto all’esercizio delle proprie capacità psicofisiche (col diritto alle cure palliative, per mantenere il fisico in uno stato tollerabile del sensorio) ed alla conseguente gestione libera e consapevole di sé stesso, di cui la condotta medica lo ha privato.

La sentenza riguarda la radiologia: e per il laboratorio? Anche noi produciamo risultati diagnostici:  è il caso di riflettere !?

BIBLIOWEB:

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di  disposizioni  anticipate di trattamento” in vigore dal 31-1-2018. http://newmicro.altervista.org/?p=3801
Cassazione Civile, sezione III, 19 marzo 2018 sentenza n.6688 (in PDF allegato)
Cassazione Civile, sezione III, 18 settembre 2008 sentenza n. 23846 http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Pareri/Diritto%20civile/Responsabilit_%20civile/default.aspx?id=5559&vistaraw=yes#
Se il consenso è poco chiaro http://newmicro.altervista.org/?p=3938

  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE CIVILE: Sentenza n.6688/19.marzo.2018 

Un Click per Leggere

 

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Giuseppe Catanoso

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni