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Linee Guida per Decreto (in sei articoli)

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Linee Guida per Decreto (in sei articoli)
(Last Updated On: 29 marzo 2018)

Pubblicato in GU il decreto del Sistema Nazionale Linee Guida

L’applicazione della Legge Gelli è vincolata alla presenza di rimandi a Decreti attuativi che ne condizionano l’applicabilità. Le Linee Guida necessitavano di un inquadramento (c’è stata una vera corsa alle Linee Guida, in campo sanitario) con una definizione di come considerare utilizzabili, in campo legale, le stesse tra dubbi e chiarimenti.  A “spazzar via” la più parte delle interpretazioni ecco il decreto che istituisce il Sistema Nazionale delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2018).

Il decreto ministeriale 27 febbraio 2018 sancisce l’istituzione del Sistema nazionale delle linee guida (SNLG), presso l’Istituto Superiore di Sanità. La loro gestione viene attribuita ad un Comitato strategico. Gli enti pubblici e privati, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte (elenco del decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017),  potranno inserire la proposta di linee guida sulla piattaforma informatica del SNLG.

Il decreto ministeriale, che aveva ottenuto l’approvazione il 22 febbraio 2018 in Stato-Regioni, è costituito da sei articoli. Riassumiamone il contenuto.

Art. 1  il Sistema nazionale linee guida (SNLG) viene istituito presso l’Istituto superiore di sanità e costituisce l’unico punto di accesso alle linee guida e ai relativi aggiornamenti.

Art. 2  la gestione del SNLG è attribuita ad un Comitato strategico, attivo presso l’Istituto superiore di sanità e composto da:

a) presidente dell’Istituto superiore di sanità, in qualità di coordinatore;
b) direttore del Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure (CNEC) dell’Istituto superiore di sanità;
c) direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;
d) direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
e) direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, del Ministero della salute;
f) direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità;
g) direttore generale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
h) direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
i) presidente del Consiglio superiore di sanità;
j) quattro rappresentanti della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 3 vengono disciplinate le funzioni del Comitato strategico:

a)    definisce le priorità del SNLG, in merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative (sulla base dei seguenti criteri: 1- impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana, 2- variabilità delle pratiche professionali non giustificate dalle evidenze disponibili, 3- diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali, 4- benefici potenziali derivanti dalla produzione di linee guida, 5- tipo e qualità delle evidenze disponibili, 6- rischio clinico elevato, 7- istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione)

b)    promuove un sistema efficiente di produzione di LG nazionali, evitando la duplicazione e la sovrapposizione delle stesse;

c)    monitora annualmente lo sviluppo del SNLG, il numero delle LG proposte per l’inserimento e successivamente inserite nel Sistema, i tempi di produzione delle LG e le criticità emerse nella fase di valutazione delle stesse, nonché il tasso di diffusione e recepimento delle LG da parte dei destinatari e l’impatto sugli esiti;

d)    trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sull’attività svolta.

Il Comitato strategico (per l’esercizio delle proprie funzioni) potrà utilizzare i dati resi disponibili dalle competenti amministrazioni, centrali e periferiche, in campo epidemiologico e farmaco-economico, sulle tecnologie sanitarie, sull’organizzazione socio-sanitaria e sullo stato di salute della popolazione.

Art. 4 L’Istituto superiore di sanità (entro trenta giorni dall’adozione del decreto) dovrà definire e pubblicare, sul proprio sito istituzionale, gli standard metodologici per la predisposizione delle LG, con i criteri di valutazione delle evidenze scientifiche, dichiarate a supporto delle raccomandazioni contenute nelle LG. Sempre l’ISS provvederà alla valutazione delle LG ed all’inserimento delle stesse nel SNLG.

Art. 5 Gli enti pubblici e privati, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, iscritte nell’elenco (decreto Min. Sal. 2-8-2017), che intendono elaborare LG, potranno inserire la proposta di LG sulla piattaforma informatica del SNLG, gestita dall’ISS indicando il titolo, l’argomento, i contenuti ed i destinatari delle stesse. Potranno essere registrate sulla piattaforma del SNLG quali proposte di inserimento di linee guida: nuove linee guida, aggiornamenti di linee guida e adattamenti nazionali di linee guida internazionali. 

Entro trenta giorni dalla registrazione della proposta di inserimento delle LG sulla piattaforma, l’ISS valuterà l’ammissibilità della stessa al processo di valutazione per l’inserimento nel SNLG, tenendo conto: a) delle priorità stabilite dal Comitato strategico; b) dell’eventuale disponibilità di LG aggiornate, nazionali o internazionali, adottabili nel contesto italiano; c) della copertura dell’area clinica di interesse, da parte di LG attuali, già inserite nel SNLG.

La proposta ritenuta ammissibile dall’ISS, è sviluppata dai soggetti proponenti e, successivamente, valutata nel merito. L’ISS comunicherà al Comitato strategico l’avvenuta ammissione della linea guida nel SNLG, entro quindici giorni dall’avvenuta approvazione e promuoverà la diffusione della stessa attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Il tempo intercorrente tra l’ammissione della proposta di LG registrata nella piattaforma informatica e la presentazione della stessa all’ISS, per il giudizio di merito, non potrà essere superiore ai due anni né inferiore a sei mesi. L’ultima ricerca bibliografica a supporto della LG dovrà essere stata effettuata entro i dodici mesi precedenti la data di presentazione della versione approvata, per la pubblicazione nel SNLG.

Art.6 Il tutto dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Speriamo che tutto ciò sia propedeutico alla riapertura del sito SNLG, per una rapida consultazione delle Linee Guida, a norma di legge Gelli in tema di responsabilità professionale e sicurezza delle cure.

BIBLIOWEB:

Decreto ministeriale 27 febbraio 2018: Sistema nazionale delle linee guida – SNLG Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2018 – (PDF allegato)
Linee Guida, ruolo cruciale  http://newmicro.altervista.org/?p=3085
Si alle linee guida, se aderenti al caso concreto http://newmicro.altervista.org/?p=3108
La prima LG dopo la Gelli è per i migranti http://newmicro.altervista.org/?p=3152
Gravidanza o Parto a rischio http://newmicro.altervista.org/?p=3312
Linee guida e rischio biologico in Anatomia Patologica http://newmicro.altervista.org/?p=3542
Fibromialgia, la malattia che non c’è http://newmicro.altervista.org/?p=4009
La Fibrosi cistica e la macchina del tempo http://newmicro.altervista.org/?p=4039
HIV & sinergie pericolose: Linee Guida per combatterle http://newmicro.altervista.org/?p=4048
Responsabilità professionale: la legge c’è http://newmicro.altervista.org/?p=2450
La Legge Gelli si aggiorna http://newmicro.altervista.org/?p=3334

 Decreto ministeriale 27 febbraio 2018. Sistema nazionale delle linee guida – SNLG (PDF)

Un Click per Leggere

 

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Elisa Vian

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