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Se il Consenso è poco chiaro

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Se il Consenso è poco chiaro
(Last Updated On: 26 febbraio 2018)

Cassazione. Il paziente non sempre ha diritto al risarcimento

ILrisarcimento del danno può essere previsto solo se il paziente può provare che, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato un intervento o sarebbe stato più sereno nell’affrontarne le conseguenze potenziali. Il risarcimento del danno, da assenza di consenso, non è riconosciuto se il paziente in ogni caso “avrebbe acconsentito” all’intervento.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione  (terza sezione civile, sentenza 2369/2018) che ha indicato al giudice, che si trova a giudicare i casi di assenza di consenso informato, la necessità di verificare se il corretto adempimento dei doveri informativi del medico “avrebbe avuto” l’effetto di non far eseguire un intervento o la diversa predisposizione e preparazione del paziente, ad affrontare il periodo post-operatorio.

Risulta senza basi, il nesso di causalità tra la condotta del medico e la lesione della salute, perché se il paziente, anche con un’informazione completa, avesse comunque detto si all’intervento, sarebbe mancata la correlazione, a prescindere dagli esiti e dalle conseguenze.

Il fatto, sul quale interviene la Cassazione, riguarda una paziente ricoverata per gravidanza a termine, sottoposta ad intervento di parto con taglio cesareo. Alla fine dell’intervento, i sanitari avevano effettuato la legatura e sezione delle tube, senza il suo consenso e senza che fossero intervenute, nel corso dell’operazione, complicanze tali da giustificare clinicamente un intervento di sterilizzazione d’urgenza.

La persona viene a conoscenza del fatto solo due anni dopo, quando il proprio ginecologo, nel corso di una visita, le legge la copia della cartella di dimissione dall’ospedale. L’intervento, confermato dalla salpingografia bilaterale effettuata presso l’ospedale, era stato eseguito senza che la donna avesse mai prestato alcun consenso all’intervento di legatura e sezione delle tube.  La signora aveva ritenuto sussistesse una responsabilità, del professionista e della struttura sanitaria.  Si era rivolta al Tribunale perché dichiarasse la responsabilità del medico e dell’Asl, per l’intervento di legatura e sezione delle tube e li condannasse al risarcimento di tutti i danni subiti.

L’Asl aveva dimostrato che le condizioni della paziente, sottoposta in una precedente gravidanza al cesareo, erano tali da consigliare di evitare una terza gravidanza, che avrebbe messo in pericolo l’incolumità fisica della donna, portatrice anche di deficit organici a carico del proprio apparato riproduttivo-genitale. La persona era stata informata di tali circostanze e la stessa aveva dato il proprio consenso, sebbene non nella forma scritta. Sulla scorta di queste considerazioni, ritenuto di non poter addebitare alcuna responsabilità alla struttura sanitaria, la difesa dell’AsI concludeva chiedendo il rigetto della domanda della paziente. Il Tribunale però aveva dato ragione alla signora e condannati medico e Asl, che hanno poi promosso il ricorso in Cassazione.

Secondo i giudici della Suprema Corte, in materia di consenso informato, bisogna interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico dei suoi doveri informativi, avrebbe prodotto l’effetto della non esecuzione dell’intervento chirurgico – dal quale, senza colpa, lo stato patologico è poi derivato. Infatti se la paziente…“avesse comunque e consapevolmente acconsentito all’intervento, dichiarandosi disposta a subirlo, anche all’esito di una incompleta informazione nei termini poc’anzi indicati, sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione, proprio perché, in ogni caso, la donna avrebbe consapevolmente subito quella incolpevole lesione, esito di un intervento eseguito secondo la leges artis da parte del sanitario”.

Con specifico riferimento al riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, la Corte ribadisce: 

a) che il consenso del paziente all’atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo un’adeguata informazione, anch’essa esplicita; presuntiva, può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito e il relativo onere ricade sul medico;
b) che, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute “solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute”.

La Cassazione sottolinea che la paziente era stata liberamente interrogata e quindi riepiloga i fatti che avevano dato origine alla causa, non emergendo che la paziente avrebbe rifiutato l’intervento di salpingectomia. In presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito dal quale siano derivate, tuttavia, delle conseguenze dannose, l’assenza di consenso informato può comportare il risarcimento del danno solo se il paziente dimostra che, se avesse ricevuto un’adeguata informazione, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n.2369/2018 (in allegato PDF)

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE CIVILE: Sentenza n.2369/2018 (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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