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Due sentenze per l’infermiere come professionista sanitario

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Due sentenze per l’infermiere come professionista sanitario
(Last Updated On: 16 febbraio 2018)

I “nuovi” rapporti tra medico ed infermiere    

Leprofessioni sanitarie stanno cambiando e molti di noi pensano che i tempi di modifica dei comportamenti siano lunghi, qualcuno pensa siano “biblici”.  Non è così, di sicuro non lo è  per la Giustizia e per alcune figure tipo di sanitari. Due sentenze delimitano due aspetti fondamentali della professione infermieristica in relazione al “nuovo” ruolo come professionista sanitario: il rapporto medico infermiere e quello della responsabilità infermieristica. Nella prima la Cassazione Penale (sentenza n 21631/2017) ha condannato un medico che, nonostante le chiamate dell’infermiere (persona esperta e in grado di valutare le necessità) per intervenire su un paziente aggravatosi, ha ignorato la chiamata infermieristica.

Nella seconda la Corte di Cassazione, IV Sezione penale, ha ricordato ancora una volta che l’infermiere che omette di avvertire il medico del peggioramento delle condizioni del paziente pur essendosi accorto della criticità della situazione, commette reato ed è chiamato a rispondere penalmente per omicidio colposo, se il ricoverato poi muore (sentenza n 5/2018)

In pratica l’infermiere, in quanto professionista sanitario, non è ausiliario del medico e come tale risponde personalmente dei suoi errori. E’ un soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, con la responsabilità di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio per consentire, nel caso, l’intervento del medico.

I fatti della prima sentenza. Il paziente di una clinica presentava febbre e disidratazione: gli infermieri chiamarono il medico di guardia che però rifiutò di intervenire e prescrivendo, con direttive impartite all’infermiera, prima un farmaco tranquillante e successivamente dell’ossigeno, per la riscontrata crisi respiratoria. Il paziente con poli–patologie ( cardiopatia ipertensiva, diabete, sindrome ansioso-depressiva, decadimento cognitivo)  a causa dei problemi subentrati e segnalati al medico (che però non è intervenuto)  cadde  in uno stato di letargia e dopo quasi quattro ore di attesa, morì.

La sentenza (Corte d’appello, confermata in cassazione) condanna il medico alla pena di mesi quattro di reclusione (per il reato di cui all’art. 328 codice penale), e al risarcimento del danno determinato in diecimila euro per ciascuna delle imputazioni. In una situazione di oggettivo rischio per il paziente, ormai in stato di letargia: in questi casi il medico ha comunque l’obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati.

I fatti della seconda sentenza. Un paziente era deceduto dopo un intervento chirurgico per una crisi ipotensiva e l’infermiere, che si era accorto del peggioramento delle sue condizioni, non aveva avvertito il medico di guardia. Il quadro clinico era quindi degenerato sino all’exitus. Nella sentenza la Cassazione, riferendosi alla già citata sentenza (stessa Sezione), ha  avuto modo “di individuare in capo all’infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico”.

L’infermiere, omettendo di chiamare immediatamente il medico nonostante le condizioni del paziente, si è reso responsabile di una gravissima omissione da cui si è salvato penalmente solo per la prescrizione che tuttavia non ha annullato i risvolti civilistici della vicenda (equamente determinata in euro 2.000,00).

In sostanza, se l’infermiere chiama (e non può esimersi dal farlo), il medico deve rispondere altrimenti rischia di subire una pesante condanna penale, per omissione di atti di ufficio e per aver agito senza un minimo di ragionevolezza, con arbitrio.

La Cassazione ci ricorda che dobbiamo collaborare alla cura, nel superiore interesse del Paziente: se ce ne dimentichiamo è sempre pronta a ribadirlo.

BIBLIOWEB:

  • Cassazione penale , IV Sezione,  sentenza  n 21631 2017
  • Cassazione penale , IV Sezione,  sentenza  n 5         2018

 Sentenze n. 5 / 2018 e n 21631 / 2017 della Corte di Cassazione Penale (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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