Blog

La Banca Dati nazionale DNA è ISO (ISO/IEC 17025)

Posted by:

La Banca Dati nazionale DNA è ISO (ISO/IEC 17025)
(Last Updated On: 10 febbraio 2018)

Via libera solo ai laboratori di prova accreditati

Dai televisori molti telefilm ci raccontano quasi ogni giorno delle indagini giudiziarie svolte dai CSI (Crime Scene Investigation) di diverse città statunitensi. Anche nel mondo reale abbiamo fatto passi da gigante: la Giustizia Intenazionale e Nazionale e la sua mano armata, i tribunali, hanno scoperto da tempo i test del DNA ed anche in Italia, con l’immancabile legge, ci siamo adeguati.

Con l’istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA, è stato stabilito che i profili del DNA devono essere ottenuti con metodi approvati secondo la norma ISO/IEC 17025, dai laboratori di prova che operano sotto accreditamento. Solo i centri che rispettano lo standard tecnico internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati a livello nazionale da Accredia, potranno effettuare l’analisi del DNA dei soggetti colpiti, nell’ambito di un procedimento penale, da un provvedimento restrittivo della libertà personale, disposto dall’autorità giudiziaria.

Solo le analisi (che portano alla tipizzazione del DNA) eseguite da un laboratorio accreditato, saranno oggetto di discussione dibattimentale nelle aule di giustizia. La disposizione è contenuta nel DPR 87/2016, di attuazione della Legge 85/2016, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale relativo.

L’accreditamento “International”. Si tratta di un riconoscimento importante, che conferma, per chiunque utilizzi i profili di DNA, l’affidabilità dei risultati prodotti dal laboratorio. Viene rilasciato a valle di un processo che prevede la valutazione della effettiva competenza e imparzialità del laboratorio che analizza i campioni, includendo la continua sorveglianza delle diverse fasi tecniche, che concorrono all’ottenimento di un profilo di DNA: dal ricevimento del campione, alla presentazione del risultato. Al tempo stesso significa anche un rafforzamento della cooperazione con gli altri Stati nella lotta ai fenomeni di terrorismo, immigrazione clandestina, criminalità internazionale e transnazionale, in risposta al Trattato di Prùm (30 giugno 2009 n. 85).

Attualmente in Italia i laboratori accreditati sono poco più di una decina, la maggior parte dei quali appartiene alle forze di polizia, gli altri ad enti terzi. Tra questi c’è il Laboratorio Centrale per la Banca dati Nazionale del DNA, che ha ottenuto l’accreditamento l’anno scorso e che dal 28 dicembre ha iniziato ad inserire i profili ricavati dai detenuti nella Banca Dati Nazionale, nata con il DPR 87/2016.

I soggetti per cui è prevista l’acquisizione del campione biologico, da inviare al laboratorio per la tipizzazione del DNA, sono indicati nell’art. 9 della Legge 85/2009: persone cui sia stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, gli arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo perchè indiziati di delitto, i detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo, i soggetti sottoposti ad una misura alternativa alla detenzione, a seguito sempre di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo ed infine le persone cui sia stata applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

Nei casi di denuncia di persone scomparse e di rinvenimento di cadaveri, l’art. 6 indica le procedure da seguire per il prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito. A seguito di denuncia di persona scomparsa o di rinvenimento di cadaveri non identificati, la polizia giudiziaria acquisisce gli elementi informativi del soggetto scomparso e gli oggetti ad uso esclusivo dello stesso, al fine di ottenerne il profilo del DNA.

La procedura.  L’accesso ai contenuti della Banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia ed all’autorità giudiziarie, esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale (interpol).

Le trasmissioni dei profili del DNA possono quindi avvenire anche da parte dell’Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto.

BIBLIOWEB:

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 - Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091)  Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2016 (GU Serie Generale n.122 del 26-05-2016) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/26/16G00091/sg
Accredia (Home) https://www.accredia.it/
Attività investigative e giudiziarie https://www.accredia.it/servizio-accreditato/attivita-investigative-e-giudiziarie/

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Marco Pradella

About the Author

sito web e modulo per contatto: www.labmedico.it
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni