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Divisa di Lavoro

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Divisa di Lavoro
(Last Updated On: 4 dicembre 2017)

Tempo tuta e prestazioni diligenti

C’èqualche cosa che identifica visivamente il personale sanitario più della “divisa”? Ma la divisa è obbligatoria? Secondo i giudici “all’interno delle strutture sanitarie il tempo di vestizione (e svestizione) dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”.

Già nel febbraio di quest’anno, la Cassazione (sentenza n 2965/2017) aveva riconosciuto “il tempo tuta” come rientrante nell’orario di lavoro, su ricorso di alcuni dipendenti, di un’azienda produttrice di gelati, che chiedevano il riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato per indossare e togliere gli abiti imposti dal datore di lavoro (tute, copricapi, ecc.). Quindi nel rapporto di lavoro subordinato, il “tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, ancorché relativo alla fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito, ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell’ambito della disciplina d’impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria”.

Nel 2016 ad un’infermiera fu negato il pagamento del “tempo tuta”, perché avveniva all’interno dell’orario di timbratura e pertanto doveva ritenersi “compreso nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore”.  A seguito di una sentenza del Tribunale di Bari un’Asl pugliese ha dovuto sborsare arretrati a 13 operatori sociosanitari (165 mila €): il corrispettivo di 20 minuti di lavoro (dieci minuti prima e altri dieci dopo il turno), per ogni giorno di servizio effettivo dal 1995 a oggi, oltre al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è nuovamente intervenuta sul tema, stabilendo alcuni principi di diritto in merito all’orario di lavoro, alla vestizione del personale ed alle consegne intercorrenti tra un turno e l’altro, di assoluto interesse e chiarezza anche nella sanità, mettendo   importanti punti fermi sul tema, ben evidenziando ciò che deve essere considerato orario di lavoro.

Con l’ordinanza 27799/2017 (depositata il 22 novembre),  ha respinto le obiezioni di una struttura ospedaliera abruzzese (Pescara) relative alla richiesta di un infermiere dipendente. Il tempo dedicato da un operatore sanitario per indossare la divisa (vestizione e svestizione) e per il passaggio di consegne all’entrata (e all’uscita) del proprio turno, fanno parte di una “prestazione diligente” e come tali vanno retribuiti. Il cambio di consegne nel passaggio di turno è, secondo i giudici, “riferibile a una diligente prestazione effettiva di lavoro”, e quindi “per la funzione che è chiamata ad assolvere, lo scambio di consegne va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica” perché accresce la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale verso i pazienti.

La domanda era stata già accolta sia in Tribunale che in Corte di Appello,  ma  l’azienda sanitaria ha  ricorso  in Cassazione, sostenendo che “vestizione e svestizione” sono “attività che rientrano nella diligenza preparatoria, intesa nei limiti della normalità socio-culturale” ed anche che “la continuità terapeutica ai pazienti, connessa al passaggio di turno, può dirsi soddisfatta dalle annotazioni in cartella (cosiddette schede infermieristiche), ove sono puntualmente riportate le pratiche eseguite e da eseguire”.

Sempre l’azienda sanitaria segnalava che “il contratto integrativo aziendale prevede la rotazione dei lavoratori entro un range temporale di trenta minuti, secondo la formula organizzativa dell‘avvicendamento dinamico di squadra, così da consentire che, nel tempo necessario al passaggio di consegne, i reparti non siano lasciati mai completamente sguarniti”.

I giudici hanno respinto la richiesta del riconoscimento del tempo forfettario dei 15 minuti: vi è il silenzio contrattuale (nella contrattazione nazionale) con la difficoltà di predeterminare a priori il tempo necessario per la vestizione/svestizione e le consegne. Deve essere conteggiato il tempo necessario (di volta in volta) per la duplice attività (può superare i quindici minuti richiesti, soprattutto in relazione a reparti complessi o a spogliatoi posti non nelle vicinanze dei reparti). Quest’attività di lavoro – vestizione e svestizione – deve considerarsi “implicitamente autorizzata dall’azienda sanitaria  e quindi retribuita anche se svolta, come accade sovente, fuori dall’orario riconosciuto di lavoro”.

Questa vicenda rischia di essere assolutamente dirompente per le strutture sanitarie,   in quanto conferisce (in modo certo) il riconoscimento dell’attività lavorativa di prestazioni che non sempre avevano questo status. Degli effetti di questa sentenza sarebbe opportuno che se ne occupasse il prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro, per evitare il caos organizzativo e giudiziario che ne potrebbe derivare.

BIBLIOWEB:

  • Sentenza Cassazione sezione Lavoro 2965/2017 “tempo tuta” (in allegato PDF)
  • Ordinanza della Cassazione Lavoro 27799/2017 “prestazioni diligenti” (in allegato PDF)

 “Cassazione: Sentenze 2965 – 27799 2017″ (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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