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La responsabilità in caso di errore è di tutta l’équipe

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La responsabilità in caso di errore è di tutta l’équipe
(Last Updated On: 21 novembre 2017)

Lacooperazione tra più sanitari, oltre che obbligo morale, è un obbligo legale: a ribadirlo, recentemente, è la corte di Cassazione Penale (quarta), con la sentenza 50038/2017 del 31 ottobre 2017. La Corte ha affermato, dal punto di vista della responsabilità professionale, cosa comporta la cooperazione tra più sanitari: fondamentale che ciascun medico o membro dell’équipe sanitaria rispetti gli obblighi derivanti dalla convergenza, di tutte le attività, verso il fine comune, la cura del paziente.

Il “fatto” descritto nella sentenza ci parla di una trasfusione di sangue incompatibile, a seguito della quale si era verificato il decesso di un paziente. Già in Corte d’Appello, l’intera l’equipe veniva condannata per omicidio colposo e le condotte dei singoli sanitari si inserivano tutte nella stessa area: “il rischio riconducibile a ciascuna delle condotte non è mai rischio nuovo ma è sempre il medesimo, tipicamente evolutosi nei successivi passaggi, verso l’evento già in origine prevedibile”.

Posizione sostanzialmente condivisa dalla sentenza della Cassazione, che però ha dovuto assolvere  due sanitari dell’équipe (per prescrizione): completamente inammissibili i ricorsi di altri due, che sono stati dichiarati colpevoli di omicidio colposo. La condanna è stata comminata ad un medico ortopedico e ad un tecnico del servizio trasfusionale dell’ospedale salernitano San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

La responsabilità, infatti, per i giudici della Corte “persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità”. Conseguentemente, il medico che non ha osservato una regola precauzionale, su cui si innesta la condotta colposa di un altro medico, non può sottrarsi da responsabilità invocando il principio di affidamento.

Ad ognuno è chiesto il rispetto dei canoni di diligenza e prudenza, derivanti dalle mansioni specificatamente svolte. Anche se il comportamento colposo è stato tenuto da un altro sanitario, il medico che effettua un intervento in équipe non può invocare il principio di affidamento, neppure se le singole attività non sono contestuali. In più, ogni medico deve osservare gli obblighi che derivano dalla convergenza, di tutte le attività svolte dal gruppo, verso l’unico e comune fine.

Emerge sia per la Corte d’Appello sia per la Cassazione che:

«La  cooperazione   tra   più  sanitari,   ancorché  non svolta contestualmente, impone ad ogni sanitario oltre che il rispetto dei canoni di diligenza e prudenza, connessi alle specifiche mansioni svolte, l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell’agente che non abbia osservato una regola precauzionale, su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza  delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che  presenti  il carattere  di  eccezionalità  ed imprevedibilità ››. 

Le trasfusioni sono un evento consuetudinario in tutti i nostri ospedali: è fondamentale ricordarsi, come documentato dal caso in questione (che si aggiunge ad un lungo elenco), che per i medici ed il personale sanitario è un rischio consolidato sempre presente. Fondamentale non sottovalutarlo, visto il “rischio catastrofico” che può comportare “un passo sbagliato” per il Paziente e le “inevitabili” sentenze conseguenti.

BIBLIOWEB:

  • Corte di Cassazione, quarta sezione penale –  sentenza 50038/2017 del 31 ottobre 2017

 Corte di Cassazione -  sentenza 50038/2017  / 31 ottobre 2017  (in PDF)

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Giuseppe Catanoso

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