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Intervento inutile? Scatta il risarcimento

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Intervento inutile? Scatta il risarcimento
(Last Updated On: 6 settembre 2017)

Quanto conta il prima e il dopo? E’ quello che si stanno chiedendo i Dirigenti di una Clinica Privata condannata a risarcire una paziente non perché i loro chirurghi l’abbiano operata male, ma perché l’intervento è risultato inefficace. 

Verrebbe da chiedersi come possa un intervento chirurgico, fatto a regola d’arte, essere inefficace o addirittura “risultare, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile“! E’ semplice, i giudici dicono: “ove tale inutilità sia stata conseguente all’omissione, da parte della struttura sanitaria, dell’esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell’intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l’esito positivo, nonché dell’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione“.

La decisione della Corte di Cassazione (III sezione civile, sentenza n.12597/2017), entrando nel merito della responsabilità sanitaria, ha in parte accolto il ricorso per risarcimento danni di una paziente, a seguito dell’intervento chirurgico alla spalla sinistra, cui si era sottoposta in una Casa di Cura e rivelatosi superfluo anche se correttamente eseguito. Il ricorso era basato sulla motivazione che nel precedente grado di giudizio ci si era fermati all’intervento, senza valutare lo stato di salute inalterato a seguito di un intervento sostanzialmente inutile, con le conseguenze di natura patrimoniale e non patrimoniale, dovute al mantenimento della patologia.

La valutazione della Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso valutando che, come confermato da CTU, l’intervento era stato correttamente eseguito (con consenso all’intervento) e non c’erano lesioni o postumi conseguenti, oppure lesioni che potessero determinare invalidità temporanea o permanente a carico della donna.

La Cassazione spiega, nella sentenza, che la struttura sanitaria dove è avvenuto l’intervento ha omesso l’esecuzione dei trattamenti preparatori necessari (tra i quali la riabilitazione pre e post chirurgica) per assicurarne l’esito positivo e l’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi. Una condotta della struttura che risulta di “inesatto adempimento dell’obbligazione”, secondo i giudici.

Il danno-conseguenza per la persona è di natura non patrimoniale, per la limitazione e per la sofferenza, riferibili sia al tempo necessario delle fasi preparatorie di esecuzione e postoperatorie (dell’intervento), sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva evidenza della inutilità dello stesso. Il danno da perdita di chance (precisa sempre la Cassazione) non va dunque considerato come domanda diversa: tale perdita è una componente dell’unico diritto al risarcimento, del danno insorto dall’illecito. E’ sufficiente quindi, secondo la Cassazione, aver formulato richiesta di risarcimento di tutti i danni ed aver allegato i fatti, riformando quanto asserito dalla Corte d’Appello (mancanza della richiesta specifica).

La Corte si attiene al principio (espresso dalla sentenza n.7193 del 2015), secondo cui: “In tema di responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicché, pur quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro cessante“.

In pratica non basta prendere i migliori chirurghi ortopedici sulla piazza ma occorre che tutto il processo terapeutico sia effettuato almeno ad un buon livello, dall’inizio alla fine. Nell’interesse del /della Paziente.

Noi laboratoristi lo sappiamo bene. Nessuno di noi può trascurare la fase Pre-analitica e la fase Post-analitica, se vuole dare un risultato “utile” ed “efficace”.

BIBLIOWEB:

  • Corte di Cassazione, III sezione civile, sentenza n. 12597/2017 (in allegato PDF)

Cassazione Civile – Sentenza 12597/2017 (in formato PDF)

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Giuseppe Catanoso

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