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Colpa d’équipe: a ciascuno la sua

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Colpa d’équipe: a ciascuno la sua
(Last Updated On: 26 giugno 2017)

Le mansioni del singolo membro “salvano dall’accusa di omicidio colposo”

Per chi lavora in strutture di ricovero è ben chiaro che ognuno deve fornire la propria attività/ specificità, per concorrere al buon risultato della “cura del paziente” che si affida a noi. Vuol dire che bisogna far bene il proprio lavoro, con competenza. Ovviamente questo “è il migliore dei mondi possibili” e questa semplice regola etica cozza spesso con la realtà, dove violare questa regola fa passare per “furbi” quelli che non la rispettano. Forse per questo “vale la pena” di chiarire che  la recente sentenza della Corte di Cassazione (sezione quarta penale, n.27314/2017), sottolineando che in un’équipe medica ognuno ha le sue colpe, ricorda che non di furbizia, ma di reati possiamo trovarci a dover rispondere.

La responsabilità penale di ogni componente dell’équipe non può essere dedotta in base all’accertamento di un errore (nel caso diagnostico), genericamente attribuito alla équipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle mansioni di ciascun componente e va verificato l’operato di ogni singolo membro. In pratica, deve essere accertato se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell’equipe, oltre a essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela delle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle mancanze dell’altro componente dell’equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti di altri.

Il fatto trattato dai giudici riguardava una colecistectomia, per via laparoscopica: durante l’intervento si è verificata una lesione dell’aorta, per la quale non si era provveduto a un’idonea sutura. Era stata suturata una lesione nella parete anteriore e l’équipe non si era accorta di un’altra lesione nella zona posteriore, che aveva provocato uno shock emorragico irreversibile e la successiva morte del paziente.

Il chirurgo che ha effettuato l’intervento ha patteggiato la pena (per il delitto di omicidio colposo), ma anche un altro medico che faceva parte dell’equipe, con compiti materiali (doveva tenere il divaricatore e l’aspiratore per consentire all’operatore di ispezionare l’addome) era stato coinvolto, in nome del principio della responsabilità di equipe e della mancata osservanza dell’onere cautelare. Onere consistente nel segnalare all’operatore la necessità di provvedere all’esplorazione di tutta la circonferenza del vaso e di provvedere personalmente, chiedendo al collega di passargli gli speciali occhiali, ad eseguire l’osservazione.

Da qui il  ricorso del fatto in oggetto che  attribuiva, sostanzialmente, un errore commesso da un altro collega. E quindi un’erronea applicazione dei principi in materia, da parte della Corte di appello. Proprio la sentenza della Cassazione Penale “chiarisce meglio”: il principio di responsabilità di posizione è mitigato dal “principio di affidamento” sulla corretta esecuzione dei compiti altrui. Cioè, nel lavoro in equipe, ciascun medico potrà sempre affidarsi al fatto che gli altri componenti agiscano con la diligenza loro richiesta.

Tutti lavoriamo assieme, ma cosa diversa sono quei momenti in cui ciascun medico esercita un’attività legata alla propria specifica competenza/compito e l’errore è riferibile a questa. Così, nel caso di specie, non è possibile pretendere, come affermato dai giudici di appello, che l’imputato si facesse consegnare dal collega specialista gli occhiali utilizzati per visualizzare l’aorta recisa, per effettuare la stessa manovra già completata dall’altro medico.

“Le modalità di effettuazione della suturazione non possono addebitarsi, perché rientranti nel proprium dell’operatore che vi aveva provveduto, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza, specie in settore specialistico, in una sorta di obbligo generalizzato (e di impraticabile realizzazione), di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di addirittura invasione negli spazi della competenza altrui”.

Anche questo concorda con l’etica della professione medica, che evita che ogni medico “per legge” debba controllare ogni proprio collega (che tra l’altro influirebbe negativamente sui corretti rapporti d’equipe tra colleghi a scapito dei pazienti). Per meglio concludere e definire, possiamo rifarci alla vecchia ma validissima definizione di  “Sentenza Salomonica” e ciò soddisfa professione e giustizia.

BIBLIOWEB:

  • Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza n. 27314/2017 (in allegato)
  • Commento alla Sentenza ufficio legale FNOMCeO (in allegato)

 Sentenza della Corte di Cassazione e commento FNOMCeO (in formato PDF)

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Giuseppe Catanoso

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