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No ai Poct in Parafarmacia

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No ai Poct in Parafarmacia
(Last Updated On: 15 maggio 2017)

La Consulta boccia la legge del Piemonte sull’autodiagnostica nelle parafarmacie

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n.11 recante Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n.21 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica). Questa la sentenza (N. 66 del 21 Marzo 2017) che di fatto boccia l’interpretazione della Regione Piemonte per l’estensione dell’utilizzo dei POCT alle Parafarmacie (Prestazioni analitiche di prima istanza erogate con l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida sia nelle farmacie pubbliche che presso gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del d.l. n. 223 del 2006)

L’Alt della Consulta fornisce anche il motivo: questa deroga alle parafarmacie abbassa illegittimamente gli standard di tutela della salute dei cittadini. La legge era stata impugnata dal Governo: il punto critico era al comma 2, dove si stabiliva che nei cosiddetti “esercizi di vicinato” «l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale».

Per la Regione Piemonte era una disposizione che andava a integrare l’articolo 10 della legge regionale 21/1991, riguardante “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica”. Per il Consiglio dei ministri invece, la norma contrastava «con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute – alla quale è da ricondurre la disciplina del servizio farmaceutico – e viola pertanto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

Sempre per il Consiglio dei Ministri poi, risultava incompatibile anche con il Dlgs 153/2009 sui nuovi servizi, che «per garantire adeguate condizioni di sicurezza e di tutela della salute per l’utente, riserva i servizi sanitari afferenti l’impiego di detti dispositivi alle farmacie nell’ambito del SSN».

La Consulta ha di fatto accolto il rilievo del Governo e bocciato la legge regionale perché il servizio di «tutela della salute» è garantito dalle farmacie ma non dalle parafarmacie. «Il legislatore regionale – afferma la sentenza – con la normativa impugnata avrebbe illegittimamente abbassato gli standard di tutela della salute dei cittadini».

Questa quindi la conclusione a cui porta questa sentenza della corte costituzionale: No ai POCT nelle Parafarmacie.

BIBLIOWEB:

Corte Costituzionale SENTENZA N. 66 21 Marzo 2017 -  Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Sanità pubblica – Prestazioni analitiche di prima istanza erogate con l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida sia nelle far-macie pubbliche che presso gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del d.l. n. 223 del 2006 (per questi ultimi limitatamente al rilevamento di trigliceridi, glicemia e  colesterolo totale) Legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n.11 (Modifica legge regionale 14 maggio 1991, n.21 recante Norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica), art.1, commi 1 e 2. (Gazzetta Ufficiale n.15 del 12 Aprile 2017) (in Allegato)

Corte Costituzionale – Sentenza N 66 del 21 Marz 2017 (in formato PDF)

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Paolo Paparella

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