Cambiano le responsabilità penale e civile dei medici (e dei sanitari). Nei desiderata più trasparenza per i pazienti e sicurezza per le strutture. Se ne parlava da tantissimo tempo, oltre un decennio e da molto si aspettava la sua adozione. Dopo un primo tentativo (con la legge Balduzzi), il contenzioso medico-legale è stato lo stimolo a creare una legge che ridefinisse la cornice e le regole complessive, di un sistema che non tutelava più, adeguatamente, né i pazienti né i professionisti. Dare alla materia un riferimento normativo adeguato era indispensabile, considerati anche i costi diretti e indiretti della medicina difensiva sul Servizio sanitario nazionale (30 mila richieste di risarcimento danni, 30 miliardi di euro per anno – fonti ministeriali) per presunta mala sanità.
Il relatore del disegno di legge sulla Responsabilità professionale, Federico Gelli, ha commentato: “Grazie a questa legge vengono implementati tutti quei meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento ed alla trasparenza per i cittadini danneggiati da un errore sanitario e, al contempo, aumenteranno le tutele per i professionisti, che potranno così tornare a svolgere con serenità il proprio lavoro, nell’esclusivo interesse dei pazienti e senza dover ricorrere alla cosiddetta medicina difensiva, per tutelarsi. In questo modo si potranno risparmiare anche ingenti cifre per il Sistema Sanitario Nazionale”.
Così la legge sulla responsabilità professionale da un lato tutela il medico, in particolare (ma senza escludere le altre figure professionali dell’ambito sanitario) nella realizzazione dell’atto clinico (di per sé rischioso), preservandolo da eventuali tentativi speculatori. Dall’altro, tutela il paziente nel diritto ad una informazione completa e chiara, all’accesso agli atti ed al risarcimento dell’eventuale danno ricevuto in tempi brevi. Ma vediamo i diciotto articoli della legge:
Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità
Art.2 Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Art. 3 Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
Art. 4 Trasparenza dei dati
Art. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
Art. 6 Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
Art. 7 Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria
Art. 8 Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 9 Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
Art. 10 Obbligo di assicurazione
Art. 11 Estensione della garanzia assicurativa
Art. 12 Azione diretta del soggetto danneggiato
Art. 13 Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità
Art. 14 Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria
Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
Art. 16 Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
Art. 17 Clausola di salvaguardia
Art. 18 Clausola di invarianza finanziaria
Fatta la legge ora occorre creare le condizioni per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione. La serie di incontri dal titolo “Responsabilità professionale e sicurezza delle cure”, organizzati da ANCI, in collaborazione con SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni), ha questo scopo primario. Pilastro fondamentale per abbattere il contenzioso è la prevenzione. Il punto di forza della norma sta nel rendere obbligatorio in tutte le strutture, pubbliche e private, un modello organizzativo di risk management. Se i professionisti impareranno, attraverso questa legge, a prevenire il rischio ed a lavorare sulla loro formazione scatterà una vera e propria rivoluzione culturale.
Dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (8 marzo), si dovrà attendere ancora alcuni mesi per una completa attuazione delle norme. Sono molti, infatti, i richiami a decreti da attuare per rendere operative misure quali l’obbligatorietà delle polizze assicurative, l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, l’elenco delle Società scientifiche, delle associazioni tecnico-scientifiche ed enti pubblici e privati, chiamati all’elaborazione delle linee guida cui dovranno attenersi gli esercenti la professione sanitaria, per non incappare in responsabilità di carattere penale.
In attesa dei decreti attuativi, ci si sta dividendo (nulla di nuovo) in due fazioni: una parte teme che ci siano problemi rilevanti di contrasto tra strutture sanitarie e medici, che è esattamente il contrario del risultato che la legge auspica. Siamo alla partenza, obbligo leggerla, vedremo il prosieguo.
Step by step dei decreti attuativi
BIBILIOWEB:
- Legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017) Entrata in vigore: 01/04/2017 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17G00041&elenco30giorni=false
- Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n 2224-A “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” Servizio studi del Senato n.400 (in allegato)
- Roma 16 marzo 2017 – Atti del Convegno “Responsabilità professionale e sicurezza delle cure” Federsanità ANCI - SISMLA (in allegato)
- http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Relazione del Prof P. G. Macrì dal Convegno ANCI – SISMLA 16 Marzo 2017 (in formato PowerPoint-FlipBook)
Legge 8 Marzo 2017 n 24 (in formato PDF-FlipBook)
Dossier del Servizio Studi del Senato n° 400 (in formato PDF)
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